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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25561/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (scuola di sci)

La controversia

Una scuola di sci agiva per ottenere il pagamento del corrispettivo di lezioni svolte per gli associati di un'associazione sportiva in due stagioni sciistiche (2009/2010 e 2010/2011). L'associazione convenuta non contestava l'avvenuta prestazione, ma sosteneva di avere già pagato integralmente il dovuto, producendo ricevute di pagamento del 2012 e affermando che si riferissero proprio ai crediti azionati in giudizio; la controparte replicava che quelle ricevute riguardavano invece la diversa stagione 2011/2012. Il Tribunale accoglieva la domanda della scuola; la Corte d'appello confermava, ritenendo, sulla base della prova testimoniale, che in assenza di specifica imputazione nelle ricevute il pagamento del 2012 dovesse riferirsi alle prestazioni della stagione 2011/2012. In Cassazione l'associazione deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1195 c.c., sostenendo che i pagamenti documentati dovevano essere imputati ai debiti relativi alle stagioni 2009/2010 e 2010/2011; aggiungeva anche un profilo di inammissibilità della prova testimoniale e censurava la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che i criteri di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. sono criteri suppletivi, operanti solo quando né debitore né creditore abbiano effettuato l'imputazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente utilizzato la prova testimoniale per accertare a quali prestazioni si riferissero le ricevute del 2012, imputandole alla stagione 2011/2012 e non ai crediti anteriori. È stata esclusa anche la censura sull'inammissibilità della prova testimoniale, perché l'art. 2721 c.c. riguarda la prova del pagamento in sé e non la prova della sua imputazione. Infine, la Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione delle prove compete al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare...

    I criteri legali di imputazione del pagamento sono suppletivi e intervengono solo se non vi sia imputazione né da parte del debitore né da parte del creditore; il debitore deve provare di avere versato una somma idonea a estinguere il debito per cui è convenuto, mentre al creditore spetta provare l'esistenza di un diverso credito cui imputare il pagamento.

  • art. 1195 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 1193 c.c., ma non oggetto di autonoma specificazione decisoria; la Corte decide la controversia sul tema dell'imputazione del pagamento.

  • art. 2721 c.c.

    Il divieto di prova testimoniale richiamato dalla parte ricorrente non si applica alla prova della imputazione del pagamento, ma riguarda la prova del pagamento in sé.

  • art. 2726 c.c.

    La disciplina richiamata consente di estendere il divieto di prova testimoniale al pagamento e alla remissione del debito, ma non alla diversa questione dell'imputazione del pagamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • I criteri legali di imputazione del pagamento sono norme suppletive: operano solo in mancanza di una chiara imputazione effettuata dalle parti al momento del pagamento.
  • Quando il debitore eccepisce l'avvenuto pagamento, deve provare l'esborso idoneo a estinguere il debito azionato; se il creditore contesta l'imputazione del pagamento a quel debito, può dimostrare che la somma era riferita a un diverso credito.
  • Il divieto di prova testimoniale sul pagamento non si estende automaticamente alla prova dell'imputazione del pagamento, che può essere accertata con ogni mezzo istruttorio consentito.
  • La valutazione dell'attendibilità e della prevalenza delle prove rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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