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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33128/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato con due sentenze irrevocabili della Corte d'appello di Genova e della Corte d'appello di Firenze per distinti delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti provenienti dall'Albania. La Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto dei due titoli esecutivi, individuando come violazione più grave quella relativa al delitto aggravato ai sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e aveva rideterminato la pena complessiva in anni sedici e mesi tre di reclusione ed euro 131.000 di multa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando carenza di motivazione e contestando la conferma degli aumenti relativi ai reati satellite già unificati in continuazione nei giudizi di cognizione. Con il secondo motivo ha dedotto analoga violazione in relazione alla ritenuta insufficiente riduzione della pena, operata soltanto rispetto al reato originariamente più grave, lamentando l'omessa considerazione della risalenza dei fatti al 2001, della giovane età, della successiva condotta di vita regolare e dello stato di tossicodipendenza. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; è stata depositata memoria difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretto il metodo seguito dal giudice dell'esecuzione, che aveva sciolto le continuazioni già riconosciute nei singoli titoli, individuato un'unica violazione più grave e applicato autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati nei giudizi di cognizione. La Corte ha chiarito che l'autonoma rivalutazione non impone necessariamente aumenti quantitativamente diversi da quelli già determinati, purché ciascuna violazione sia distintamente considerata e gli incrementi siano congrui, non illegali o manifestamente sproporzionati. La conferma di aumenti pregressi non integra quindi, di per sé, violazione di legge o difetto di motivazione. La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta sufficiente, poiché indicava la violazione più grave, i singoli reati satellite, gli aumenti e i criteri complessivi fondati sulla natura e gravità delle condotte e sulla personalità del condannato. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha precisato che essa può rilevare come indice del medesimo disegno criminoso o, in presenza di elementi specifici, nella valutazione della gravità delle condotte, dell'intensità del dolo o della capacità a delinquere, ma non determina automaticamente una riduzione degli aumenti. Anche i riferimenti alla giovane età, alla distanza temporale dei fatti e alla successiva regolarità di vita non imponevano una determinata quantificazione della pena e il ricorso sollecitava una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Disciplina il reato continuato; in sede esecutiva impone la determinazione della pena sulla base della violazione più grave e degli aumenti per i reati satellite.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri per la valutazione della gravità del reato e della personalità del colpevole, rilevanti nella determinazione degli aumenti di pena.

  • art. 671 c.p.p.

    Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili; la pena complessiva deve rispettare il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave e non superare la somma delle pene inflitte con le decisioni considerate. Lo stato di tossicodipendenza può rilevare quale indice del medesimo disegno criminoso.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede il delitto di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, individuato nel caso concreto come parte della violazione più grave.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede l'aggravamento contestato in relazione alla violazione individuata come più grave.

  • art. 616 c.p.p.

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra reati oggetto di più sentenze irrevocabili, deve sciogliere le continuazioni già formate nei singoli titoli, individuare un'unica violazione più grave e applicare autonomi aumenti per ciascuna ulteriore violazione, comprese quelle già considerate reati satellite nei giudizi di cognizione.
  • L'autonoma determinazione degli aumenti in sede esecutiva non richiede necessariamente che il loro risultato quantitativo sia diverso da quello stabilito nei giudizi di cognizione. È sufficiente che ogni violazione sia distintamente considerata e che l'aumento sia verificato come congruo nel nuovo complessivo assetto sanzionatorio.
  • La mera coincidenza tra gli aumenti applicati in sede esecutiva e quelli già determinati nei giudizi di cognizione non dimostra che il giudice dell'esecuzione abbia omesso la nuova valutazione o abbia formato la pena mediante una sommatoria dei precedenti cumuli.
  • La motivazione sulla misura degli aumenti per i reati satellite non deve esporre diffusamente tutti i criteri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente che renda intelligibili la pena-base, le singole violazioni, gli incrementi riferiti a ciascuna e il percorso valutativo seguito, salvo che la pena sia illegale o manifestamente sproporzionata.
  • Lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente una riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite. Dopo il riconoscimento della continuazione, esso può incidere sulla quantificazione soltanto se siano dedotti elementi specifici riguardanti la gravità delle condotte, l'intensità del dolo o la capacità a delinquere.
  • La giovane età, la risalenza dei fatti e la successiva regolarità di vita sono elementi astrattamente valutabili, ma non impongono una determinata quantificazione degli aumenti e la loro diversa ponderazione rispetto alla gravità dei reati costituisce valutazione di merito, censurabile in cassazione solo in presenza di violazioni di legge, motivazione apparente o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneSpaccioImpugnazioni
RamiParte generaleStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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