Cassazione Penale, Sentenza n. 28804/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva annullato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Pellegrino limitatamente al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorso denunciava manifesta illogicità, omessa motivazione ed errata applicazione dei principi giurisprudenziali sulla configurabilità del reato associativo, rilevando che il Tribunale aveva sottovalutato il complesso delle evidenze (dichiarazioni del collaboratore D'Elia, intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri) che delineavano un sodalizio con ruolo apicale di Castellaneta e referenti stabili (Pellegrino per la cocaina e Salluce per l'eroina), nonché la presenza di rapporti duraturi, canali di approvvigionamento, disponibilità di luoghi e telefoni dedicati e legami familiari utili all'attività criminosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Potenza per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia commesso errori di metodo e di diritto: ha operato una valutazione parcellizzata e apodittica degli elementi indiziari, non ha adeguatamente considerato la complessiva concatenazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni del collaboratore, sequestri, ripetute forniture e ripartizione dei ruoli) e ha erroneamente escluso la sussistenza dell'associazione limitandosi a qualificare i rapporti come semplici relazioni dirette. La Corte ha inoltre ricordato il diverso standard probatorio in sede cautelare (basta la presenza di gravi indizi di colpevolezza) e che la ripetuta commissione di reati-fine, unita ad altri elementi (continuità, ruoli, canali di rifornimento, fiducia reciproca), può integrare indizi rilevanti di associazione. Per tali ragioni il provvedimento di annullamento della misura è stato cassato e la vicenda rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
La Corte richiama che l'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) richiede elementi quali accordo tra i sodali, struttura organizzativa e affectio societatis; la ripetizione di reati-fine non è di per sé sufficiente, ma costituisce indice significativo se supportata da altri elementi (ruoli stabili, canali di approvvigionamento, disponibilità di luoghi, continuità dell'attività). Nel caso la Corte ha ritenuto che il Tribunale non ha correttamente valutato la cumulazione di tali indizi.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i reati fines (illecita detenzione e spaccio). La Corte ha confermato che la sussistenza dei reati-fine, unitamente ad altri elementi indiziari, contribuisce alla valutazione della partecipazione associativa.
codice di procedura penale, art. 273 (richiami alla disciplina delle misure cautelari)
La Corte sottolinea che nel giudizio cautelare il livello probatorio richiesto è quello dei "gravi indizi di colpevolezza", più lieve rispetto ai criteri di merito (art. 192 c.p.p.). Pertanto elementi probatori idonei a fondare una qualificata probabilità sono sufficienti per la misura cautelare e devono essere valutati nel loro insieme.
codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
Richiamato per i reati-fine contestati in concorso. La Corte ha evidenziato che il concorso nei reati-fine va valutato insieme alla totalità degli elementi per stabilire se si tratta di mera cooperazione occasionale o di partecipazione ad un progetto associativo stabile.
Massime di principio
- La semplice ripetizione di cessioni di droga non basta da sola a dimostrare l'associazione; è necessaria la valutazione complessiva di indizi che evidenzino continuità, ruoli stabili, canali di approvvigionamento e "affectio societatis".
- Nelle misure cautelari il giudice deve valutare gli elementi idonei a formare un giudizio di "qualificata probabilità": soglie probatorie inferiori rispetto al giudizio di merito, perciò gli elementi indiziari vanno considerati cumulativamente e non parcellariamente.
- Legami familiari o affettivi tra i partecipi non escludono l'associazione; anzi, se integrati in una struttura operativa stabile possono rafforzare l'indicazione della pericolosità e dell'organizzazione del sodalizio.
- Elementi utili a dimostrare l'associazione: coordinamento da parte di un promotore/apicale, ripartizione stabile dei ruoli (es. referenti per canali diversi), disponibilità di luoghi per custodia/merce, contatti e utenze dedicate, continuità dei rifornimenti e rapporti consolidati con fornitori.
- Per la difesa è strategico contestare la sussistenza dell'affectio societatis e proporre spiegazioni alternative per i rapporti (es. relazioni contrattuali o occasionali), evidenziando l'assenza di una struttura organizzativa condivisa.
- Per il pubblico ministero è importante costruire la prova avendo riguardo alla cumulazione degli elementi: intercettazioni contestualizzate, riscontri materiali (sequestri, flussi di denaro), dichiarazioni di collaboratori e ricostruzione organica dei ruoli.
- Il giudice del riesame deve motivare in modo organico e non frammentario: l'analisi deve esplicitare perché ciascun elemento non è idoneo a integrare l'associazione, evitando conclusioni apodittiche.
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