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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06700/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che aveva versato acconti sui compensi dovuti agli arbitri di una lite arbitrale, poi conclusa con lodo dichiarato nullo per tardivo deposito. Il decreto ingiungeva la restituzione delle somme corrisposte agli arbitri. Gli arbitri proposero opposizione e la loro opposizione fu inizialmente accolta. In un precedente giudizio di legittimità, tuttavia, la Cassazione cassò con rinvio la decisione di merito, affermando che andava verificato se l'annullamento del lodo avesse generato un pregiudizio risarcibile, suscettibile di compensazione impropria con il credito per compenso già pagato, e se tale danno fosse stato dedotto e dimostrato. In sede di rinvio, la Corte d'appello ritenne che il committente avesse allegato e provato ulteriori voci di danno, sia per le spese sostenute nel giudizio di impugnazione del lodo, sia per il ritardo nella definizione della controversia, con conseguente compensazione atecnica e diritto alla ripetizione degli acconti versati agli arbitri. Contro tale decisione uno degli arbitri propose ricorso principale e l'altro ricorso incidentale, deducendo: che le allegazioni sul danno erano state introdotte solo in riassunzione e quindi tardivamente; che non vi fosse valida allegazione di ulteriori danni nelle difese anteriori; che la Corte del rinvio avesse violato i limiti del giudizio di rinvio valutando documenti e circostanze nuove; che mancassero i presupposti della compensazione ex art. 1243 c.c., perché i controcrediti sarebbero stati incerti e contestati e perché il creditore aveva anche riservato l'azione in separato giudizio. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della compensazione impropria e della restituzione delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse correttamente applicato il principio della compensazione impropria o atecnica tra crediti originati dal medesimo rapporto: in tale ipotesi il giudice può procedere a un mero accertamento del dare e avere, anche d'ufficio, senza che sia necessaria una specifica eccezione di compensazione propria o una domanda riconvenzionale, purché le circostanze fattuali generatrici del controcredito siano state tempestivamente acquisite al processo. La Cassazione ha osservato che la pretesa risarcitoria del committente era già stata allegata nelle difese iniziali, con riferimento alle conseguenze pregiudizievoli dell'attività arbitrale inutilmente svolta e del ritardo nella definizione della lite, e che la successiva produzione della sentenza resa nel giudizio di impugnazione del lodo era ammissibile nel rinvio perché sopravvenuta e prima non producibile. Ha inoltre precisato che, nella compensazione impropria, non rileva che il controcredito sia azionato in altro giudizio o che il creditore abbia riservato l'azione separata, poiché i reciproci crediti si elidono automaticamente fino alla concorrenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 814 c.p.c.

    procedimento ex art. 814 cod. proc. civ.

    Il principio secondo cui il diritto degli arbitri al compenso va valutato nel procedimento di liquidazione del compenso non è automaticamente trasponibile in un giudizio che abbia ad oggetto la responsabilità degli arbitri e la ripetizione di acconti già versati.

  • art. 1242 c.c.

    La compensazione propria richiede un credito certo, ma la Corte afferma che il medesimo riferimento alla certezza non impedisce l'operatività della compensazione impropria quando il credito sia riconosciuto dal giudice nell'ambito di un unico rapporto.

  • art. 1243 c.c.

    art. 1243 co. 2 cod. civ.

    Anche nella compensazione impropria il giudice può disporre la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, con estinzione del credito del compensante fino alla concorrenza del controcredito accertato.

  • art. 167 c.p.c.

    Le deduzioni dei ricorrenti sulla novità delle allegazioni di danno sono state respinte perché le circostanze fattuali generatrici del danno risultavano già tempestivamente introdotte nel processo.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte esclude che nel giudizio di rinvio siano state introdotte nuove allegazioni decisive, poiché la base fattuale del danno era già stata dedotta nelle difese iniziali.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; qui la Corte ha ritenuto che tale principio fosse stato correttamente applicato alla luce dell'accertamento dei fatti già acquisiti.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio possono essere esaminati documenti sopravvenuti e non producibili prima per causa non imputabile; non vi è violazione del divieto di nuove allegazioni quando si valorizzano fatti già ritualmente introdotti e documenti successivi ammissibili.

  • art. 99 c.p.c.

    La riserva di agire in separato giudizio non impedisce al giudice di accertare nel giudizio in corso un controcredito rilevante ai fini della compensazione impropria.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione o omessa pronuncia quando il giudice accerta incidentalmente l'esistenza di un controcredito ai fini della compensazione atecnica, nei limiti del rapporto dedotto.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La compensazione impropria o atecnica opera quando crediti e debiti derivano dal medesimo rapporto e il giudice effettua un accertamento unitario del dare e avere, con elisione automatica fino alla concorrenza, senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale.
  • Nella compensazione impropria non conta che il controcredito sia stato anche azionato in separato giudizio o che la parte ne abbia riservato la tutela: ciò che rileva è che i fatti costitutivi del controcredito siano stati tempestivamente allegati e risultino accertati nel processo.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione documenti sopravvenuti e prima non producibili, se la loro produzione è giustificata da impossibilità non imputabile alla parte.
  • Ai fini della ripetizione di somme versate a titolo di compenso, è sufficiente che il controcredito risarcitorio accertato sia almeno pari alla somma da restituire; il giudice può quindi riconoscere la restituzione degli acconti una volta verificata l'estinzione, per compensazione, del credito originario.
  • La deduzione tempestiva del fatto dannoso può essere integrata dalla successiva prova documentale sopravvenuta, senza che ciò integri nuova domanda, quando resti invariato il nucleo fattuale già introdotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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