Cassazione Civile, Ordinanza n. 11890/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 34.714 euro, relativi al corrispettivo di lavori di rifinitura di dodici unità immobiliari. La società ingiunta, opponendosi, negava di avere conferito l’incarico al creditore e sosteneva che i lavori fossero stati commissionati da un terzo, al quale essa aveva affidato, nell’ambito di un diverso rapporto di appalto, talune opere. Nel giudizio di opposizione il creditore chiedeva la chiamata in causa del terzo indicato dalla società e di un’impresa collegata; il tribunale condannava in solido la società e il terzo al pagamento e revocava il decreto, rigettando la domanda verso l’altra impresa. La corte d’appello confermava. In cassazione la società e il terzo deducevano: 1) l’inammissibilità della sostituzione della domanda originaria con domande nuove nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per violazione del giudicato, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 112 e 183 c.p.c.; 2) l’illegittimità della chiamata in causa dei terzi da parte dell’opposto, con introduzione di domande nuove inammissibili ai sensi degli artt. 106 e 183 c.p.c.; 3) l’erronea valutazione delle prove e l’ammissibilità/indispensabilità dei documenti prodotti in appello, con riferimento agli artt. 115, 232 e 345 c.p.c.; 4) l’erronea regolazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., sostenendo che la revoca del decreto avrebbe dovuto comportare la condanna alle spese dell’ingiungente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre, con la comparsa tempestiva di costituzione e risposta, una domanda nuova rispetto a quella posta a base del monitorio, anche se l’opponente abbia svolto soltanto mere difese, purché la nuova pretesa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale, al medesimo bene della vita e sia connessa per incompatibilità con la domanda originaria. Ha quindi ritenuto corretta la continuità con l’orientamento più recente richiamato in decisione e ha respinto la tesi restrittiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, in presenza di motivazione ritenuta effettiva, coerente e sufficientemente argomentata. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la statuizione sulle spese aveva applicato correttamente il criterio della soccombenza. Non essendosi costituito l’intimato, non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’asserita preclusione alla modifica della domanda, ma la Corte esclude che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo operi un vincolo tale da impedire la proposizione di una domanda nuova nel rispetto dei limiti indicati in motivazione
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene tuttavia ammissibile la nuova domanda dell’opposto se riferita alla stessa vicenda sostanziale e al medesimo bene della vita
richiamato per contestare la modifica della domanda e l’introduzione di domande nuove; la Corte valorizza invece la tempestività della comparsa di risposta dell’opposto nel giudizio di opposizione
richiamato contro la chiamata in causa dei terzi; non viene accolto il rilievo di inammissibilità della chiamata nel giudizio di opposizione
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l’apprezzamento del materiale probatorio spetta al giudice di merito, nei limiti di una motivazione effettiva e coerente
richiamato nel terzo motivo insieme alle regole sulla prova; la censura è ritenuta inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del merito
richiamato sulla produzione di documenti nuovi in appello; la Corte non accoglie la censura, reputandola un tentativo di rivalutazione del compendio probatorio
la Corte conferma che la regolazione delle spese era coerente con il criterio della soccombenza
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato nel raccordo con l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può introdurre tempestivamente una domanda diversa da quella monitoria, purché essa resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale, riguardi lo stesso bene della vita e sia incompatibile con la domanda originaria.
- La facoltà dell’opposto di modificare o ampliare la propria pretesa è assimilabile, nei limiti del rito, alla possibilità di modifica della domanda riconosciuta all’attore nel giudizio ordinario, in funzione della concentrazione della tutela e della ragionevole durata del processo.
- La mera proposizione, da parte dell’opponente, di difese dirette alla revoca del decreto ingiuntivo non impedisce di per sé all’opposto di articolare una domanda nuova nel medesimo giudizio, se ricorrono i presupposti di connessione sostanziale indicati dalla Corte.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove; il controllo della Cassazione riguarda la coerenza, effettività e sufficienza logica della motivazione del giudice di merito, non la sostituzione del proprio apprezzamento a quello compiuto in fatto.
- La statuizione sulle spese è corretta quando il giudice applica il criterio della soccombenza in modo coerente con l’esito complessivo della lite, anche se il decreto ingiuntivo venga revocato per ragioni attinenti al merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →