Cassazione Civile, Ordinanza n. 04534/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da una controversia su una strada vicinale e sulla possibilità per i convenuti in primo grado di accedere alla via pubblica attraverso fondi vicini. I proprietari dei fondi asseritamente serventi avevano chiesto in giudizio l’accertamento della propria proprietà esclusiva su una porzione della vecchia strada vicinale e l’esclusione di diritti altrui sulla variante realizzata nel 1978; le controparti avevano invece proposto domanda riconvenzionale per l’accertamento della comproprietà o comunque del diritto di passaggio e, in subordine, per la costituzione coattiva della servitù di transito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la domanda subordinata di servitù coattiva; la Corte d’appello, in riforma, aveva costituito una servitù di passaggio pedonale e carrabile secondo il tracciato indicato dalla consulenza tecnica d’ufficio. In cassazione i ricorrenti deducevano, con un unico motivo articolato in due censure, la violazione degli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. per asserita nullità della consulenza tecnica e la conseguente inutilizzabilità, oltre alla nullità della sentenza per omessa motivazione sulla dedotta nullità della c.t.u. Sostenevano che il consulente avesse fondato l’accertamento dell’interclusione su dichiarazioni di parti non verbalizzate e non documentate, in violazione del contraddittorio, e che la Corte territoriale avesse trascurato tale questione, già sollevata nelle varie fasi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il ricorso non riportava in modo autosufficiente i passaggi rilevanti della consulenza tecnica né le specifiche critiche mosse in merito nei gradi di merito. Nel merito ha ribadito che, in tema di servitù coattiva, l’interclusione va valutata con riferimento all’immobile nel suo complesso; che non esclude il presupposto della servitù coattiva la mera circostanza che il fondo sia, di fatto, attraversato da un passaggio su terreno altrui se manca un diritto reale di passaggio idoneo; e che il consulente tecnico può assumere informazioni da parti e terzi senza necessità di verbale, potendo darne conto nella relazione. Ha quindi escluso la nullità della c.t.u. e la dedotta omissione di pronuncia, con conseguente rigetto del ricorso. Non sono state liquidate spese di lite perché gli intimati non hanno svolto difese; la Corte ha inoltre dato atto della condanna dei ricorrenti alla somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non emerge una nullità automatica della consulenza tecnica per il solo modo in cui sono state raccolte le informazioni dal consulente
richiamato come parametro processuale invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della c.t.u.
dedotto come vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come nullità della sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia
richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di omessa pronuncia
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito
la servitù coattiva di passaggio presuppone l’interclusione del fondo o l’impossibilità di procurarsi l’accesso senza eccessivo dispendio o disagio
quando il fondo non è intercluso ma l’accesso è inadatto o insufficiente, può venire in rilievo il passaggio coatto nei limiti previsti dalla norma
art. 195, secondo comma, c.p.c.
il consulente può riferire nella relazione le informazioni assunte nel corso delle operazioni peritali
il ricorso è stato definito secondo la procedura camerale accelerata e la decisione conforme alla proposta comporta le conseguenze sanzionatorie previste
applicato con condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione contro la valutazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il ricorrente deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo i passaggi pertinenti dell’elaborato peritale e indicando specificamente le critiche mosse in appello; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La nullità della consulenza tecnica non deriva dalla sola circostanza che il consulente abbia assunto informazioni da parti o terzi nel corso del sopralluogo, poiché tali acquisizioni sono consentite e possono essere riportate nella relazione senza necessità di verbalizzazione.
- Ai fini della servitù coattiva di passaggio, l’interclusione va verificata in rapporto all’immobile nel suo complesso; non basta che una parte del fondo sia scomodamente accessibile se esiste comunque un accesso idoneo o un diritto reale di passaggio sufficiente.
- La presenza di un mero transito di fatto su un fondo altrui non esclude, di per sé, l’interclusione rilevante ex art. 1051 c.c., se manca un diritto reale di passaggio che soddisfi le esigenze del fondo.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, comma 4, c.p.c. e gli effetti sul contributo unificato previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04421/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04437/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04439/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →