Cassazione Civile, Ordinanza n. 41509/2021 del 24/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e da un atto di contestazione di sanzioni notificati al contribuente per l’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione di maggiori ricavi nell’attività di consulenza svolta all’estero e con conseguente rideterminazione del reddito di lavoro autonomo; l’Ufficio contestava inoltre l’assenza di alcune deduzioni perché non risultanti dalla contabilità. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la CTR ha invece ritenuto tempestiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ma tardiva quella contro l’atto sanzionatorio, e ha respinto nel merito le censure del contribuente, affermando anche che egli avrebbe ammesso la notifica del questionario e che l’accertamento si fondava su dati dei sostituti d’imposta e sullo studio di settore. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione del questionario, sostenendo di non averlo mai ricevuto e che, dunque, non potevano derivare effetti pregiudizievoli dalla mancata risposta, con conseguente venir meno del presupposto dell’accertamento induttivo; 2) difetto o apparenza di motivazione della sentenza d’appello, anche per travisamento dell’avviso di accertamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la rettifica dell’errore sulla composizione della clientela nello studio di settore, con la tesi che la clientela era composta solo da società di capitali e non anche da altri soggetti, circostanza che avrebbe escluso il presupposto presuntivo dell’accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la stessa sentenza d’appello è stata revocata dalla CTR in accoglimento del ricorso per revocazione proposto dal contribuente, con successivo accoglimento dell’appello e annullamento degli atti impositivi; ciò ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sentenza impugnata era stata successivamente revocata dalla Commissione tributaria regionale in accoglimento della revocazione proposta dal contribuente, con riforma della decisione d’appello e annullamento dell’avviso di accertamento e dell’atto sanzionatorio. La Corte ha affermato che, una volta eliminata la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, viene meno l’interesse attuale a coltivare il giudizio di legittimità, a prescindere dalla possibile impugnazione della sentenza resa sulla revocazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato per l’inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato con riferimento al termine di proposizione del ricorso tributario, nel contesto della declaratoria di tardività in primo grado e del successivo esame in appello
art. 60, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente in tema di notificazione del questionario e degli atti dell’accertamento
invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per errori processuali e motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto o l’apparenza della motivazione della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per omesso esame di fatto decisivo
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato quale base del ricorso per revocazione, accolto dalla CTR con conseguente revoca della sentenza impugnata
art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
citato dal ricorrente come fondamento dell’accertamento induttivo che assumeva privo di presupposto per mancata conoscenza del questionario
"la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia, il giudice davanti a cui è proposta revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta"
la Corte ne ricava che, dopo la riforma del 1990, i giudizi di revocazione e cassazione possono pendere contemporaneamente, ma la revocazione può incidere sull’interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità; se la sentenza impugnata viene revocata, il ricorso per cassazione diventa improcedibile/inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- La sopravvenuta revoca della sentenza impugnata in cassazione determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità e rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione.
- Nel rapporto tra revocazione e ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 398 c.p.c. i due giudizi possono coesistere, ma la decisione resa sulla revocazione può eliminare l’oggetto del giudizio di cassazione se rimuove la sentenza impugnata.
- L’eventuale futura impugnazione della sentenza resa in revocazione non mantiene vivo l’interesse al ricorso per cassazione contro la precedente sentenza ormai revocata: l’interesse va valutato in concreto e attualmente.
- Quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenienza successiva alla sua proposizione, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La revocazione è un rimedio a critica vincolata che si colloca logicamente prima del ricorso per cassazione, sicché la decisione che la definisce può assorbire o neutralizzare la successiva impugnazione di legittimità.
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