Cassazione Penale, Ordinanza n. 25330/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. Resta quindi ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per un fatto sussunto nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la difesa lamenta, in sostanza, che non siano state concesse nonostante la situazione soggettiva dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito può negare il beneficio valorizzando l'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non basta da solo a fondare la concessione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato richiamando la mancanza di elementi favorevoli, le modalità concrete del fatto e i precedenti specifici dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne discute il contenuto precettivo, ma la richiama come titolo del reato contestato.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute automaticamente; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, occorrendo elementi positivi di segno favorevole.
Il giudice di merito, nel concedere o negare le attenuanti generiche, può fondare il proprio giudizio sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dalla norma, con motivazione non contraddittoria e sindacabile in cassazione solo nei limiti della congruità logica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e valorizzi circostanze concrete del fatto o della personalità ritenute prevalenti.
- Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza dell'imputato non costituisce di per sé elemento sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare la valutazione di merito sulle attenuanti generiche senza evidenziare vizi logici o giuridici, esso è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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