Cassazione Civile, Ordinanza n. 27415/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014, emesso dopo PVC, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto il regime agevolato per le associazioni non commerciali e recuperato a tassazione i relativi redditi. La contestazione amministrativa si fondava su plurimi elementi: asserita mancanza di democraticità e di effettiva partecipazione degli associati, per omessa prova delle convocazioni assembleari; presenza alle assemblee dei soli membri del direttivo; assemblee svolte in luogo diverso da quello statutario; rendiconti di diversi anni sovrapponibili; uso promiscuo di sito internet e spazi operativi con una società di capitali collegata; e svolgimento di attività di sponsorizzazione e consulenza riferite a un team ciclistico estero, ritenute indice di attività commerciale e di distribuzione indiretta di utili. La contribuente, in cassazione, ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 5, della l. n. 398/1991, per insussistenza del presupposto impositivo e per erronea qualificazione dell'attività; violazione dell'art. 10-bis l. n. 212/2000, sostenendo l'erronea applicazione della disciplina dell'abuso del diritto; violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione insufficiente, irrazionale ed erronea.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure principali perché dirette, in realtà, a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello e perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull'accertata assenza dei requisiti di democraticità e partecipazione e sullo svolgimento di attività commerciale incompatibile con il regime agevolato. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza sulla motivazione, osservando che la CTR aveva adeguatamente esplicitato le ragioni del decisum. In dispositivo, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dell'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizi della motivazione e della sentenza
artt. 1, comma 1, e 2, comma 5, l. 16 dicembre 1991, n. 398
richiamati dalla ricorrente per sostenere la spettanza del regime agevolato alle associazioni sportive dilettantistiche
art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, ritenuta però estranea alla ratio decidendi
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto
richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata
applicato per la liquidazione di un'ulteriore somma di denaro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto, quando la sentenza impugnata sia fondata su accertamenti fattuali autonomi e logicamente coordinati.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se le censure colpiscono profili estranei o solo marginali rispetto alla decisione, il ricorso è inammissibile.
- Per le associazioni sportive dilettantistiche il mantenimento del regime fiscale agevolato presuppone la concreta attuazione dei principi di democraticità interna e di effettiva partecipazione degli associati; la loro mancanza può legittimare il disconoscimento del carattere non commerciale dell'ente.
- La prova della regolare convocazione e partecipazione assembleare deve essere effettiva e non può essere surrogata, se lo statuto prevede forme diverse o se mancano adeguati riscontri, da messaggi o telefonate non idonei a dimostrare la convocazione di tutti gli associati.
- L'accertamento dello svolgimento di attività commerciale incompatibile con il regime agevolato può essere desunto da un insieme di elementi fattuali convergenti, quali sovrapposizione operativa con società collegate, sponsorizzazioni e consulenze organizzate tramite interposizioni societarie e altre circostanze sintomatiche.
- La deduzione di un vizio motivazionale è infondata quando la sentenza di merito indichi in modo comprensibile gli elementi fattuali posti a base della decisione, anche se il ricorrente ne contesti la valutazione.
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