Cassazione Penale, Ordinanza n. 18349/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, riconoscendo la recidiva specifica, le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la continuazione con precedenti reati già giudicati. Il ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione denunciando violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 99 c.p., sostenendo che la valutazione della recidiva fosse illogica e che le precedenti condanne unite dalla continuazione dovessero essere considerate come un unico reato, con conseguente illegittimità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica della motivazione della sentenza impugnata e senza puntuali ragioni di diritto. La Corte ha ritenuto corretto il giudizio di merito sulla recidiva, evidenziando che essa non opera automaticamente sulla sola base della precedente condanna, ma richiede una verifica concreta della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. Ha inoltre ribadito che non vi è incompatibilità tra recidiva e continuazione, poiché la continuazione non unifica ontologicamente i reati ma opera come fictio iuris ai fini del trattamento penale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
fattispecie incriminatrice per il reato di spaccio/detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oggetto della condanna confermata in appello
la recidiva non è automatica e richiede una valutazione concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge sull'applicazione dell'art. 99 c.p.
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata come automatismo fondato sul solo dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica concreta della sua rilevanza rispetto a maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un confronto critico puntuale con la motivazione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto.
- La continuazione non determina l'unificazione ontologica dei reati avvinti dal medesimo disegno criminoso, ma opera come fictio iuris ai fini del trattamento sanzionatorio; pertanto non è incompatibile con l'applicazione della recidiva, se ne ricorrono i presupposti.
- La doglianza che contesti la mera equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito: in assenza di vizi logici o giuridici specifici, la censura non è scrutinabile utilmente in cassazione.
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