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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19139/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto nei confronti del Comune la restituzione delle somme spese per adeguare la struttura comunale denominata "La baracchina" e il risarcimento dei danni: ai macchinari e alle attrezzature per i frequenti black out, al mancato ammortamento dell’investimento per l’impossibilità di ottenere un autonomo contratto di fornitura elettrica e per la conseguente chiusura forzata dell’attività, nonché al danno reputazionale e all’asserita lesione del buon nome commerciale. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato, con la motivazione che il concessionario, avendo ottenuto anticipatamente il bene e avendo consapevolezza della precarietà dell’allaccio elettrico, non poteva confidare nel regolare funzionamento degli impianti e il danno era evitabile con l’ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe sovrapposto indebitamente il documento di consegna provvisoria al disciplinare di concessione e avrebbe dovuto valorizzare solo l’accordo concessorio. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito non avesse considerato prove documentali e testimoniali che dimostravano la necessità di una cabina di trasformazione e di alloggiamenti per i contatori, nonché l’impossibilità di un allaccio autonomo senza opere comunali preventive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non individuava con chiarezza quali canoni ermeneutici fossero stati violati e si risolveva nella contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti, con ulteriore difetto di autosufficienza per mancata riproduzione completa degli atti rilevanti. Sul secondo motivo ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché la Corte d’appello aveva dato per pacifica l’impossibilità per il concessionario di provvedere all’allaccio, e ha ritenuto che la decisione di merito fosse fondata soprattutto sulla consapevolezza del ricorrente circa la precarietà del collegamento elettrico e sulla possibilità di evitare il danno usando l’ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c. Ha inoltre osservato che le censure ex art. 116 c.p.c. miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La parte che denuncia la violazione dei criteri ermeneutici deve specificare in concreto quale canone sia stato violato e in quale modo; non basta contrapporre una propria lettura del rapporto contrattuale a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il danno non è risarcibile se il pregiudizio poteva essere evitato dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza; la Corte ha ritenuto decisivo che il concessionario fosse consapevole della precarietà dell’allaccio elettrico e avesse comunque installato gli impianti.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è violazione quando il giudice di merito fonda la decisione su fatti ritenuti pacifici o su una valutazione delle prove che non sia smentita da un effettivo travisamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica riproduzione o la precisa individuazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, così da consentire alla Corte il controllo immediato della doglianza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che punto la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione del fatto o del contenuto negoziale.
  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: quando la censura si fonda su documenti o atti processuali, occorre riprodurne il contenuto essenziale e indicarli con precisione, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; è configurabile solo in presenza di effettivo utilizzo di prove non dedotte o di travisamento dei principi legali di valutazione della prova.
  • Ai fini dell’art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento può essere escluso o ridotto quando il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il pregiudizio, specie se conosceva già la situazione di rischio o precarietà che ha generato il danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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