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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38567/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Il proprietario di un motoveicolo registrato aveva convenuto in giudizio un soggetto che, secondo la sua ricostruzione, aveva utilizzato il mezzo dopo che era stato lasciato in custodia alla cognata perché non funzionante. Il ricorrente riferiva di aver appreso che il fratello della controparte si era accordato per la riparazione del veicolo e per attivarsi, una volta riparato, alla sua vendita da parte del proprietario; tuttavia, al rientro del fratello all'estero, l'accordo non era stato coltivato. Sulla base di tali fatti, chiedeva un accertamento della perdita del possesso del motoveicolo. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile; in appello il tribunale aveva confermato, osservando che non vi era stata una perdita del possesso, perché il bene era stato solo affidato in mera detenzione alla cognata e al fratello, senza alcun atto dispositivo idoneo a trasferire il possesso; il giudice d'appello aveva inoltre escluso sia l'ipotesi di perdita del possesso a favore del possessore di mala fede per decorso del termine decennale ex art. 1162 c.c., sia una rinunzia abdicativa della proprietà. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione degli artt. 100, 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non si era pronunciato sulla domanda o l'aveva erroneamente reputata priva di interesse giuridicamente rilevante, senza considerare ipotesi come furto, appropriazione indebita o ricettazione; la censura, però, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato l'inammissibilità sulla mancanza di una vera perdita del possesso e sull'assenza di un valido trasferimento del possesso del bene mobile registrato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non censurasse la ratio decidendi della sentenza di appello, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione fattuale e un'ipotesi di appropriazione indebita non localizzata nei precedenti atti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente proposto per nullità della sentenza o del procedimento, ma è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di interesse ad agire; la Corte non ha accolto la censura perché la decisione di merito non si fondava sulla carenza di interesse, bensì sulla mancanza della perdita del possesso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio ritenendo che il giudice d'appello si fosse pronunciato sulla domanda.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura non è stata accolta in quanto non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1162 c.c.

    Il tribunale ha escluso l'operatività della perdita del possesso a favore del possessore di mala fede per decorso del termine decennale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o una diversa qualificazione giuridica non pertinente alla decisione adottata.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata se il giudice di merito ha effettivamente esaminato e deciso la domanda, ancorché con esito sfavorevole alla parte istante.
  • In tema di beni mobili registrati, la perdita del possesso richiede un effettivo atto dispositivo o comunque una situazione giuridico-fattuale incompatibile con la permanenza della disponibilità del bene in capo al soggetto che ne assume la perdita; la mera consegna in detenzione a terzi non è di per sé sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione, l'allegazione di fatti nuovi o di condotte illecite deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della loro avvenuta deduzione nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti la censura non può essere scrutinata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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