Sentenza del 23/11/2016 n. 23851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo principalmente che il ricorso della contribuente contro l'intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, poiché le cartelle esattoriali sottostanti erano già state impugnate. Ha inoltre contestato la motivazione della CTR sulla validità delle notifiche di alcune cartelle e la corretta applicazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso di Equitalia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava un'asserita insufficiente motivazione giuridica, censura riconducibile eventualmente alla violazione di legge e non al vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché Equitalia non aveva chiarito l'esito dei precedenti giudizi sulle cartelle; in ogni caso, è stato ritenuto infondato, poiché l'intimazione poteva essere impugnata contestando la nullità delle notifiche delle cartelle. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte le notifiche contestate né indicati tempo e luogo della loro produzione in giudizio. Equitalia è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
La norma è stata esaminata in relazione alla possibilità di impugnare l'intimazione di pagamento quando le cartelle sottostanti siano già state oggetto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che l'intimazione potesse comunque essere contestata per dedurre la nullità della notifica delle cartelle.
Il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione riguarda l'accertamento di fatti decisivi e controversi, mentre l'errata o insufficiente motivazione giuridica deve essere censurata come violazione di legge. Se la decisione è conforme al diritto, la motivazione giuridica può essere corretta o integrata dalla Corte.
Consente alla Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione giuridica della sentenza quando il dispositivo risulti conforme al diritto.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche, ma le censure fondate su tale disposizione non sono state esaminate nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
Richiamato con riferimento alle notificazioni degli atti tributari; anche la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto gli atti notificatori né indicato dove e quando fossero stati prodotti.
Massime di principio
- In cassazione, chi contesta la validità di notifiche o atti processuali deve riportarne il contenuto essenziale e indicare con precisione quando e dove tali documenti siano stati prodotti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'insufficiente motivazione giuridica non costituisce, di regola, un autonomo vizio motivazionale: deve essere dedotta come violazione o falsa applicazione di legge.
- Un'intimazione di pagamento può essere impugnata per contestare la nullità o inesistenza della notificazione delle cartelle sottostanti, anche quando queste siano state precedentemente coinvolte in un giudizio, purché siano chiariti l'oggetto e l'esito dei precedenti procedimenti.
- La parte che invoca l'esistenza di precedenti giudizi sulle cartelle deve specificarne contenuto, stato ed eventuale esito definitivo, perché la rilevanza del giudicato dipende dal suo concreto contenuto.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta normalmente la condanna della parte perdente al rimborso delle spese processuali.
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