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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03477/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento penale nel quale l'imputato, tecnico addetto allo sviluppo hardware e software di una società, era stato condannato per accesso abusivo a sistema informatico e per violazione e sottrazione di corrispondenza. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità penale e civile, con condanna al risarcimento dei danni in favore della società e del suo legale rappresentante, oltre a una provvisionale. In appello penale la provvisionale era stata revocata. La Cassazione penale, accogliendo il ricorso della parte civile ai soli effetti civili, aveva annullato la sentenza d'appello e rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p. Nel giudizio di rinvio la parte civile chiedeva la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale; il giudice di rinvio, però, riteneva che quel giudizio non fosse la sede per determinare il quantum, ritenendo coperta da giudicato la statuizione di condanna generica e limitando il proprio esame alla sola sussistenza del nocumento ex art. 616 c.p., oltre alla provvisionale. Con il ricorso per cassazione la parte civile denunciava: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 574 e 622 c.p.p. per aver la Corte d'appello scisso illegittimamente l'an dal quantum e considerato coperta da giudicato interno la rimessione a separata sede della liquidazione; 2) violazione degli artt. 622 c.p.p., 394 c.p.c., 2043 e 2056 c.c. per avere escluso dall'oggetto del giudizio di rinvio la determinazione del danno, in contrasto con la natura autonoma e piena del rinvio ai soli effetti civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., derivante dall'annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale, si verifica una piena translatio della domanda risarcitoria al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale deve decidere sull'azione civile nella sua interezza, senza poter limitare il thema decidendum alla sola verifica del nocumento o alla sola provvisionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per escludere una indebita delimitazione del thema decidendum da parte del giudice di rinvio

  • art. 574 c.p.p.

    richiamato in relazione all'efficacia estensiva della condanna penale anche sulle statuizioni civili e alla mancata formazione di un giudicato interno sull'azione civile

  • art. 622 c.p.p.

    interpretato nel senso che l'annullamento ai soli effetti civili comporta la rimessione integrale della domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, nella sua sede propria

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del giudizio di rinvio civile, applicabile al rinvio ex art. 622 c.p.p. come giudizio civile pieno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sostanziale della responsabilità aquiliana e del risarcimento del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno nel giudizio risarcitorio

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p., il giudice del rinvio conosce dell'azione civile nella sua interezza e può liquidare il danno anche se in sede penale era stata pronunciata una condanna generica.
  • Non è consentito al giudice di rinvio scindere il decisum tra an e quantum quando la domanda risarcitoria sia stata rimessa al giudice civile competente per valore in grado di appello: la cognizione sul danno comprende sia l'accertamento della responsabilità civile sia la sua quantificazione.
  • La mancata impugnazione della sola omissione di pronuncia sul quantum non impedisce, nel perimetro del rinvio ex art. 622 c.p.p., la liquidazione del danno, perché non si forma giudicato interno sull'azione civile in presenza dell'impugnazione della condanna penale che si estende alle statuizioni civili.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può restringere artificialmente l'oggetto del giudizio sostenendo che la quantificazione del danno debba avvenire in un diverso separato giudizio, se il rinvio è stato disposto proprio per la decisione sulle statuizioni civili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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