Cassazione Civile, Ordinanza n. 01347/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità rilevato mediante postazione fissa di rilevamento a distanza. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dall'automobilista; il tribunale, in appello, ha invece accolto il gravame e annullato il verbale, ritenendo che il tratto stradale non fosse qualificabile come strada urbana di scorrimento, perché la banchina laterale risultava di ridottissima ampiezza e quindi inidonea a consentire la sosta dei veicoli. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la qualificazione del tratto stradale e l'interpretazione data dal giudice di merito ai requisiti della strada urbana di scorrimento, sostenendo che la banchina non dovesse necessariamente avere dimensioni tali da consentire la sosta di un veicolo; con il secondo ha lamentato la mancata necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulle caratteristiche della banchina e ha sostenuto che l'apparato fosse stato installato in area non definibile come banchina. Il controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'installazione legittima degli apparati di rilevazione automatica a distanza, la strada urbana di scorrimento debba presentare i requisiti richiesti dalla normativa e che, in concreto, la banchina laterale debba essere idonea ad assolvere alle sue funzioni tipiche, cioè il transito dei pedoni o la sosta di emergenza. Poiché il tribunale aveva accertato, sulla base delle fotografie in atti, che la banchina era di ampiezza ridottissima e inidonea alla sosta dei veicoli, la valutazione di merito non era sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, perché il giudice di merito aveva già effettuato la necessaria valutazione concreta e perché ciò che rileva è la sussistenza delle caratteristiche minime previste dalla legge per la strada, non la mera collocazione materiale del dispositivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nel testo in vigore a seguito della conversione in legge del D.L. n. 121 del 2002
consente l'installazione degli apparati di rilevazione delle infrazioni a distanza solo sulle strade indicate dalla norma, tra cui le strade urbane di scorrimento e le strade extraurbane secondarie
art. 2, comma 2, lett. c e d, C.d.S.
individua le categorie di strade sulle quali è consentita l'installazione degli autovelox; per la strada urbana di scorrimento rilevano i requisiti strutturali previsti dalla classificazione normativa
la strada urbana di scorrimento deve essere caratterizzata da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, almeno due corsie per senso di marcia, banchina pavimentata a destra, marciapiedi e aree di sosta apposite
ha consentito la proposta del relatore in camera di consiglio per la definizione del ricorso in rito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Ai fini della legittimità degli accertamenti automatici di velocità, non basta la mera collocazione dell'apparecchiatura su una strada astrattamente classificata in una determinata categoria: è necessario che il tratto concreto presenti tutti i requisiti strutturali richiesti dalla legge per quella categoria.
- La banchina laterale, nelle strade urbane di scorrimento, deve essere concretamente idonea ad assolvere la propria funzione tipica di passaggio pedonale o sosta di emergenza; una banchina di ampiezza irrisoria può escludere la qualificazione del tratto come strada idonea all'autovelox.
- La valutazione circa l'idoneità in concreto delle caratteristiche del tratto stradale è un apprezzamento di merito e, se motivato sulla base degli atti di causa, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità non è configurabile un motivo che, sotto veste di omesso approfondimento istruttorio, miri in realtà a una diversa ricostruzione del fatto già accertato dal giudice di merito.
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