Cassazione Civile, Ordinanza n. 35154/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi dovuti in relazione a rapporti di collaborazione qualificati dall'ente come rapporti di agenzia. La società opponente aveva contestato l'ingiunzione, sostenendo in sostanza che i soggetti interessati dovessero essere qualificati diversamente, in particolare come procacciatori e non come agenti, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente intervento della Cassazione che aveva chiarito i tratti distintivi tra agente e procacciatore, la corte d'appello, in sede di rinvio o comunque di nuova decisione, aveva confermato il rigetto dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto due motivi: primo, insufficiente valutazione del materiale probatorio e omesso esame di fatti decisivi; secondo, conseguente violazione degli artt. 1742 e seguenti c.c. La Corte rileva che, trattandosi di doppia pronuncia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione e che il ricorso, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, nel dispositivo, lo ha rigettato. Ha ritenuto che le censure non consentissero di distinguere chiaramente tra doglianze motivazionali e vere violazioni di legge, queste ultime peraltro non specificamente indicate. Ha inoltre osservato che, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, il ricorso sollecitava soltanto una rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ne sono seguite la condanna della ricorrente alle spese di lite e l'atto relativo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
doppia pronuncia conforme
In presenza di doppia conforme non è consentito il ricorso per cassazione per vizio motivazionale; inoltre la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del rapporto; la Corte osserva che la dedotta violazione non è stata articolata in modo specifico e comunque si risolve in una contestazione di merito sulla qualificazione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È la base per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, richiamato per il raddoppio.
Massime di principio
- In caso di doppia pronuncia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è deducibile in cassazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la parvenza dell'omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La censura di violazione di legge deve essere specifica e intelligibile; non è sufficiente il mero richiamo a norme astrattamente pertinenti se il ricorrente non spiega in che cosa consista l'errore di diritto.
- La qualificazione del rapporto contrattuale, quando dipende dall'apprezzamento delle prove, non può essere rinnovata in sede di legittimità se la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
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