Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto nei due gradi di merito il riconoscimento della pensione di anzianità sulla base del cumulo tra contribuzione da lavoro dipendente e contribuzione versata nella gestione artigiani, entrambe nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 37 della legge n. 416 del 1981, sostenendo che il requisito contributivo richiesto per il prepensionamento doveva essere integrato esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente e che non era consentito sommare anche i contributi della gestione autonoma, pur se afferenti alla medesima AGO. Secondo il ricorrente, i contributi dei lavoratori dipendenti e quelli dei lavoratori autonomi hanno diverso "peso" e diversa funzione previdenziale, sicché il cumulo invocato dal lavoratore non poteva fondare una pensione autonoma nella gestione dipendenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha richiamato il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui la struttura unitaria dell'AGO consente il cumulo obbligatorio dei periodi assicurativi, ma, quando il diritto a pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti sia già maturato, i contributi accreditati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono servire solo per supplementi di pensione sulla prestazione già conseguita, non per liquidare una pensione autonoma nella gestione dipendenti. Ha inoltre ribadito che, ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti, non è consentito il cumulo con i contributi da lavoro autonomo. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; resta affidato al giudice di rinvio l'eventuale esame di una diversa questione relativa alla ricongiunzione, se ritualmente devoluta.
Norme richiamate
art. 37 L. 416/1981
Il requisito contributivo per l'ammissione al prepensionamento deve essere perfezionato con contributi da lavoro dipendente, non potendo essere integrato mediante cumulo con contributi di gestione autonoma.
art. 9, comma 1, L. 4 luglio 1959, n. 463
I periodi coperti da assicurazione obbligatoria nella gestione artigiani si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa, in un sistema di assicurazione generale obbligatoria a struttura unitaria.
art. 9, comma 2, L. 4 luglio 1959, n. 463
I contributi delle gestioni speciali possono essere utilizzati per supplementi di pensione sulla prestazione già conseguita, non per la liquidazione di pensioni autonome nella gestione dei dipendenti.
artt. 20 e 25 L. 22 luglio 1966, n. 613
Confermano che i contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi incidono sulla liquidazione della pensione nelle forme previste per tali gestioni, secondo la disciplina del cumulo e dei supplementi.
art. 21 L. 22 luglio 1966, n. 613
"Nei riguardi di coloro che possono far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella, tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo"
Il cumulo integrale dei contributi, compresi quelli AGO, opera per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e per la pensione in quella gestione in cui vi sia stata l'ultima contribuzione, non per ottenere una pensione autonoma nella gestione dipendenti.
Massime di principio
- Nell'assicurazione generale obbligatoria, la struttura unitaria del sistema non comporta la piena fungibilità dei contributi tra gestione dei lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi ai fini della liquidazione di pensioni autonome.
- I contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, anche se cumulabili con quelli AGO, possono essere utilizzati per supplementi di pensione o per la pensione liquidata nella gestione speciale competente, ma non per integrare il requisito contributivo richiesto dalla disciplina della pensione dei lavoratori dipendenti quando la norma richieda espressamente contributi di quella sola gestione.
- Quando una disposizione sul prepensionamento richiede un requisito contributivo specifico della gestione dipendenti, il giudice non può ammettere il raggiungimento del requisito mediante contributi di diversa gestione previdenziale se la disciplina di settore non lo consente.
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