Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una azienda sanitaria locale aveva proposto opposizione avverso un verbale ispettivo con cui le era stato contestato l'obbligo di versare contributi alla gestione ordinaria per lavoratori impiegati nell'integrazione scolastica di bambini disabili in un comune. In precedenza, in un diverso contenzioso tra la stessa azienda e i lavoratori, era stata accertata la debenza di differenze retributive e contributive per rapporti qualificati come coordinati e continuativi; sulla base di tale decisione l'ente aveva corrisposto le differenze retributive e versato i contributi alla gestione separata, ritenendo che i lavoratori fossero iscritti ad altra gestione previdenziale in quanto assunti nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego. Gli ispettori avevano invece ritenuto che il rapporto fosse di natura subordinata e avevano richiesto contributi per euro 142.610. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione, escludendo che il precedente giudicato avesse già definito specificamente il tema dell'obbligo contributivo e confermando comunque la debenza dei contributi nella gestione ordinaria in ragione della natura subordinata del rapporto. Con il ricorso per cassazione l'ente ricorrente denunciava violazione dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, sostenendo che il giudicato esterno precedente aveva riguardato solo il trattamento economico e non anche la natura subordinata del rapporto; lamentava quindi una errata interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, sostanzialmente diretto a ottenere una diversa lettura del giudicato esterno, era formulato in modo inadeguato perché non riportava i passaggi essenziali della precedente decisione richiamata, passaggi necessari per verificare l'effettivo oggetto del giudicato. Inoltre, ha osservato che le censure erano comunque irrilevanti rispetto alla ratio della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva accertato autonomamente gli effetti del rapporto sulla contribuzione dovuta, senza fondare la decisione esclusivamente sull'esito dell'altro giudizio. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite, con liquidazione in favore dell'INPS, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dalla ricorrente come parametro della disciplina previdenziale; la Corte non ne fornisce una lettura sostanziale, limitandosi a rilevare che la censura non coglieva la ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che intenda contestare l'erronea applicazione di un giudicato esterno deve riportare e specificare i passaggi essenziali della precedente decisione, in modo da consentire alla Corte di verificare l'effettivo oggetto del giudicato invocato.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur prospettando una violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa interpretazione del giudicato senza adeguata specificazione del contenuto della decisione precedente.
- Le censure sono irrilevanti quando la sentenza impugnata fonda la decisione su un accertamento autonomo e sufficiente, non specificamente attaccato, idoneo da solo a sorreggere il dispositivo.
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