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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35185/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

L'istituto previdenziale ha impugnato la sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, aveva escluso l'obbligo della lavoratrice di iscrizione alla gestione separata e il correlato obbligo di versamento dei contributi richiesti con avviso di addebito. La controversia riguardava una soggetta già pensionata come dipendente di ente locale, che svolgeva attività autonoma infermieristica ed era iscritta ad ANPAPI, con versamento di contributi integrativi e maturazione della pensione. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava la violazione dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, sostenendo che, per l'infermiere pensionato che svolga lavoro autonomo per il quale non vi sarebbe obbligo di iscrizione ad ANPAPI, permarrebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e di contribuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha osservato che il motivo non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento documentale del tipo di attività svolta e sul fatto che, per tale attività, la lavoratrice risultava già coperta dalla previdenza. Ha quindi affermato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è configurabile solo per redditi rispetto ai quali il versamento contributivo resti privo di corrispondente tutela previdenziale; nel caso concreto tale presupposto mancava, poiché vi era il riconosciuto versamento di contributi integrativi. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    L'obbligo di iscrizione alla gestione separata si configura solo in relazione a redditi per i quali il versamento contributivo non sia assistito da corrispondente tutela previdenziale.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    Richiamato dall'INPS a fondamento dell'obbligo contributivo alla gestione separata per attività autonome non coperte da altra previdenza, ma ritenuto non applicabile al caso concreto per la presenza di copertura previdenziale già operante.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Norma richiamata per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste solo quando il reddito prodotto dall'attività autonoma non sia già coperto da una forma di tutela previdenziale corrispondente.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una questione diversa o non decisiva, non può condurre alla cassazione.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'attività svolta è già soggetta a contribuzione previdenziale o integrativa, non è configurabile un ulteriore obbligo di iscrizione alla gestione separata per il medesimo reddito.
  • In presenza di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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