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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35162/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di un collaboratore coordinato e continuativo, attivo dal 1.9.2001 al 30.6.2009, volta a ottenere l’accredito dei contributi previdenziali omessi dal committente per il periodo lavorato. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo applicabile anche al lavoro parasubordinato il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2116 e 2943 c.c. e dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, sostenendo che l’automatismo non opera se la contribuzione è prescritta; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2116 c.c., contestando in radice l’applicazione dell’automaticità al lavoro autonomo parasubordinato e al lavoratore iscritto alla gestione separata, quando il committente ometta il versamento dei contributi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbito il primo. Ha cassato la sentenza d’appello perché aveva erroneamente esteso il principio di automaticità delle prestazioni ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata. La Corte ha affermato che, in tale rapporto, il lavoratore è personalmente obbligato alla contribuzione; l’obbligo di versamento posto anche a carico del committente integra solo una delegazione legale di pagamento, senza mutare il soggetto passivo dell’obbligazione contributiva. Accertato che il committente non aveva versato i contributi dovuti, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore di accredito dei contributi omessi. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni, definite nomofilatticamente solo successivamente.

Norme richiamate

  • art. 2116 c.c.

    Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata; per tali rapporti il lavoratore resta personalmente obbligato alla contribuzione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla prescrizione, ma il motivo resta assorbito perché la Corte esclude in radice l’applicabilità dell’automaticità al rapporto in esame.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale del diritto al risarcimento del danno per omessa contribuzione decorre dal momento in cui si verificano sia l’inadempienza contributiva sia la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.

  • art. 2 l. n. 335/1995

    I collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata sono personalmente obbligati alla contribuzione.

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla questione della prescrizione dei contributi, ma non decisivo nel dispositivo poiché il primo motivo è assorbito.

  • art. 1 d.m. n. 281/1996

    L’obbligo posto anche a carico del committente, nei due terzi, è qualificato come delegazione legale di pagamento con finalità di semplificazione della riscossione, non come modifica dei soggetti passivi dell’obbligazione contributiva.

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    In caso di omesso pagamento dei contributi, il collaboratore può agire nei confronti del committente per il risarcimento del danno.

  • art. 13 l. n. 1338/1962

    Il collaboratore può, in alternativa, esercitare l’azione ivi prevista per rimediare all’omissione contributiva.

Massime di principio

  • Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, comma 1, c.c. non opera per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, perché la contribuzione grava personalmente sul lavoratore.
  • La previsione regolamentare che impone anche al committente il versamento di una quota dei contributi nella gestione separata costituisce una mera delegazione legale di pagamento e non trasferisce sul committente la posizione di soggetto passivo dell’obbligazione contributiva.
  • Se il committente omette il versamento dei contributi dovuti nella gestione separata, il collaboratore non può pretendere l’accredito automatico dei contributi omessi, ma dispone degli strumenti alternativi di dichiarazione di assunzione del debito, azione risarcitoria o azione ex art. 13 l. n. 1338/1962.
  • Il diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva sorge solo quando coesistono l’inadempimento contributivo e la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale; da tale momento decorre la prescrizione decennale ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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