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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35146/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti, tutti con qualifica di macchinisti, hanno chiesto che nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale fossero computati specifici emolumenti percepiti in costanza di servizio: gli incentivi per attività di condotta oraria, per attività di riserva e i compensi correlati all’assenza dalla residenza previsti dalla contrattazione aziendale. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno accolto la domanda, ritenendo che tali voci, continuative e inerenti alla mansione e allo status professionale, dovessero essere incluse nella retribuzione feriale perché la loro esclusione avrebbe potuto dissuadere dal godimento delle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore vincolante a un’interpretazione della Corte di giustizia riferita ad altre direttive e comunque non recepita nei termini affermati; 2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, sostenendo che la nozione di retribuzione feriale sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva e che l’art. 20.3 del contratto aziendale avrebbe escluso le voci rivendicate; 3) falsa applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per avere la sentenza ritenuto necessaria l’equiparazione piena alla retribuzione ordinaria, senza considerare che l’effetto dissuasivo non ricorrerebbe in presenza di una riduzione solo non irrisoria, e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 l. 300/1970 come modificato dalla l. 92/2012, contestando che la prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, rilevando che le questioni erano già state risolte in precedenti conformi relativi alla stessa vicenda e che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità, la retribuzione dovuta nel periodo di ferie comprende gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore. Ha considerato corretta la valutazione della Corte d’appello, che aveva verificato la natura continuativa e non meramente residuale delle voci richieste e la loro idoneità a incidere in modo dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, trattandosi di principi già chiariti dalla Corte di giustizia e di accertamento del caso concreto riservato al giudice nazionale. Anche il quarto motivo è stato respinto, perché per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e includere gli importi collegati alle mansioni e allo status del lavoratore, così da non dissuaderlo dal godere delle ferie

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite

  • art. 36 Cost.

    richiamato quale parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata, in coordinamento con la disciplina delle ferie retribuite

  • art. 2109 c.c.

    richiamato in tema di ferie annuali retribuite e disciplina del godimento del riposo

  • art. 20.3 contratto collettivo aziendale Trenord

    invocato dalla società per escludere le voci rivendicate dalla retribuzione feriale, ma ritenuto non ostativo alla loro inclusione alla luce della funzione compensativa delle indennità

  • art. 54.2 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    disposizione che disciplina le attività di condotta oraria e di riserva, rilevante per qualificare gli incentivi come connessi alla mansione

  • art. 77 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    disposizione relativa all’assenza dalla residenza, valorizzata per la natura compensativa del relativo emolumento

  • art. 18 legge n. 300 del 1970

    richiamato ai fini della disciplina della stabilità del rapporto dopo le riforme del 2012

  • art. 2948 c.c.

    norma sulla prescrizione dei crediti retributivi; per i crediti non prescritti al momento della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto

  • art. 2935 c.c.

    il diritto può essere fatto valere e dunque la prescrizione decorre, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato stabilizzato dalla riforma, dalla cessazione del rapporto

  • art. 91 c.p.c.

    spese poste a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • Direttiva 93/104/CE

    richiamata come antecedente poi codificato dalla direttiva 2003/88/CE

  • Direttiva 2000/34/CE

    richiamata nel contesto dell’evoluzione della disciplina europea delle ferie

  • L. n. 92 del 2012

    le modifiche all’art. 18 St. lav. incidono sulla stabilità del rapporto e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    richiamato insieme alla riforma del 2012 per il venir meno del presupposto di stabile tutela del rapporto a tempo indeterminato

Massime di principio

  • Nel periodo di ferie annuali il lavoratore ha diritto a una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, comprensiva delle voci economiche che abbiano nesso funzionale con le mansioni svolte e con lo status professionale rivestito.
  • Per stabilire quali emolumenti vadano computati nella retribuzione feriale occorre un accertamento concreto sulla natura continuativa, compensativa e non meramente occasionale delle singole voci, nonché sulla loro idoneità a incidere sul godimento effettivo delle ferie.
  • La contrattazione collettiva non può essere interpretata in modo da svuotare la tutela minima assicurata dal diritto dell’Unione sul diritto alle ferie retribuite; le clausole collettive vanno lette in coerenza con la funzione di evitare effetti dissuasivi dal riposo annuale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata chiarita da precedenti consolidati e la controversia richiede soprattutto una valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale.
  • In materia di prescrizione dei crediti di lavoro maturati durante un rapporto a tempo indeterminato, per i diritti non ancora prescritti alla data delle riforme del 2012 e del 2015 il termine decorre dalla cessazione del rapporto, venuto meno il precedente regime di effettiva stabilità idoneo a consentire l’esercizio del diritto in corso di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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