Cassazione Civile, Ordinanza n. 35149/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un lavoratore che, in sede di liquidazione della pensione, aveva chiesto la ricongiunzione di periodi contributivi pagando il relativo onere, confidando in documenti e comunicazioni dell'ente previdenziale che prospettavano un 'beneficio pensionistico' collegato alla ricongiunzione. La corte d'appello aveva già riconosciuto al lavoratore solo gli interessi legali su somme dovute, ma aveva respinto la domanda di ottenere il maggior trattamento pensionistico richiesto, ritenendo che l'ultima simulazione dell'ente non avesse valore vincolante e che non vi fosse, per legge, corrispondenza necessaria tra il 'beneficio' indicato e l'aumento della pensione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell'art. 54 L. 88/1989 e degli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse trascurato il valore certificativo di plurime comunicazioni dell'INPS, idonee a ingenerare un legittimo affidamento e a provocare un danno risarcibile; in sostanza contestava il carattere decettivo dell'espressione 'beneficio' usata nei documenti dell'ente e assumeva che, se avesse saputo che quel beneficio non coincideva con un effettivo incremento pensionistico, non avrebbe sostenuto l'onere di ricongiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, il motivo mirasse in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione della presunta decettività dei documenti dell'ente previdenziale, attività riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme sul punto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne offre una lettura di merito; rileva piuttosto che la censura, formalmente proposta come violazione di legge, tendeva in concreto a contestare accertamenti di fatto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della lamentata violazione di correttezza da parte dell'ente previdenziale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura inammissibile come doglianza di fatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa condotta non diligente dell'ente; la Corte non procede a scrutinio sostanziale per inammissibilità del motivo.
Richiamato dal ricorrente per fondare una responsabilità da inadempimento dell'ente; la Corte non valuta nel merito il profilo, perché la censura implica un accertamento fattuale non consentito in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, sotto la veste formale della violazione di legge, una censura che richieda in realtà una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze documentali compiuta dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, il sindacato della Corte di cassazione sul punto di fatto è ulteriormente precluso, salvo vizi realmente attinenti ai limiti del controllo di legittimità.
- Le comunicazioni o simulazioni dell'ente previdenziale, per quanto possano essere invocate dal contribuente come fonte di affidamento, devono essere valutate quanto al loro effettivo contenuto e alla loro idoneità decettiva dal giudice di merito; tale apprezzamento non può essere rivisitato in cassazione se non nei ristretti limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35146/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35154/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35162/2023 del 15/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 15 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35185/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →