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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18923/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del 22/08/2025 del Tribunale di Palermo che in parziale accoglimento dell'istanza di riesame aveva annullato l'ordinanza del GIP del 30/07/2025 solo su alcuni capi ma aveva confermato l'incolpazione provvisoria sul capo 26 (delitti ex artt. 74 DPR 309/1990 e 416-bis.1 c.p.). Il difensore deduceva tre motivi principali: (1) nullità/insufficienza della motivazione del provvedimento originario e mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari (violazione di garanzie costituzionali e CEDU); (2) errata applicazione del diritto e vizio di motivazione nella valutazione dei "gravi indizi" relativi al capo 26, con specifiche censure sull'utilizzabilità dei dati estratti dallo smartphone sequestrato a terzi (Burgio), sulla interpretazione dei messaggi criptici e sulla non sussistenza dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1; (3) carenza di valutazione circa l'adeguatezza delle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) non mancava un’autonoma valutazione del GIP né del Tribunale del riesame: il giudice aveva dato valutazione critica degli elementi probatori (in particolare scambi e "screen" tratti dal cellulare di Burgio) e aveva motivato le esigenze cautelari anche in ragione di precedenti condanne specifiche di Carlino; (ii) l'interpretazione dei messaggi criptici e l'identificazione dei riferimenti personali sono questioni di merito rimesse al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova; (iii) l'acquisizione e l'analisi dei dati informatici erano state effettuate nel rispetto del regime di sequestro (art. 254 c.p.p. e prassi giurisprudenziale): l'accesso ai contenuti può essere svolto sotto il controllo/deleghe del P.M. su copie forensi, e gli "screen" rinvenuti nella cartella media sono da considerare documentazione in forma di copia; (iv) l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 è soggettiva e richiede la consapevolezza dell'altrui finalità mafiosa, esigenza che nel caso è stata ritenuta soddisfatta da elementi fattuali (rapporti con il gruppo guidato da Burgio e ripetuti riscontri); (v) per i reati in materia di stupefacenti opera la presunzione relativa ex art. 275, comma 3 c.p.p. e il Tribunale ha adeguatamente motivato il ricorrere della custodia cautelare in carcere non superata da elementi contrari prodotti dalla difesa. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad un versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e ha disposto comunicazioni all'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • Costituzione

    art. 3; art. 15; art. 27; art. 111, commi 5 e 6

    Richiamate dalla difesa come garanzie di diritto di difesa e motivazione; la Corte ha ritenuto che gli obblighi costituzionali sono rispettati quando il giudice dà una valutazione critica degli elementi probatori e motiva le esigenze cautelari

  • DPR 309/1990

    art. 74 e art. 73 comma 1

    Norme di sostanza inerenti i delitti in materia di stupefacenti al centro dell'imputazione; la presenza di reati rilevanti ai sensi dell'art. 275 c.p.p. rafforza la presunzione relativa circa le esigenze cautelari

  • Codice penale

    art. 416-bis; art. 416-bis.1

    L'aggravante "agevolatrice" ex art. 416-bis.1 ha natura soggettiva: si applica al concorrente che risulti consapevole dell'altrui finalità mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali potevano far emergere tale consapevolezza

  • Codice di procedura penale

    art. 292; art. 309 comma 9; art. 254; art. 254-bis; art. 273; art. 275 comma 3; art. 616; art. 94 disp. att.

    Art. 292/309: obbligo di autonoma valutazione del giudice delle misure ma compatibile con rinvio "per relationem" purchè emerga il giudizio critico; art.254/254-bis: disciplina del sequestro di corrispondenza e copie forensi, autorizzando analisi tecniche sotto direzione P.M.; art.273: definizione di "gravi indizi"; art.275(3): presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari per reati indicati (es. stupefacenti); art.616: conseguenze per ricorso inammissibile; art.94 disp. att.: comunicazioni all'istituto penitenziario

  • Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU)

    Invocata dalla difesa sul piano delle garanzie processuali; la Corte ha valutato che le garanzie CEDU sono tutelate se la motivazione e le modalità di acquisizione/analisi dei dati rispettino proporzionalità, pertinenza e controllo giudiziario

Massime di principio

  • Il giudice delle misure deve esprimere un giudizio critico autonomo sugli elementi probatori e sulle esigenze cautelari, ma può rinviare "per relationem" agli atti di richiesta purché non si traduca in un mero recepimento privo di rielaborazione critica
  • L'interpretazione di conversazioni criptiche o di messaggi è questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità, travisamento o difformità decisiva della prova
  • La acquisizione e l'analisi di dati contenuti in dispositivi informatici sequestrati è legittima se effettuata nel quadro del sequestro (art. 254 c.p.p.), con copie forensi, sotto la direzione/controllo del P.M. e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e pertinenza; condotte autonome della P.G. (es. screenshot senza decreto) possono renderle inutilizzabili
  • Gli "screen" o file già salvati nel dispositivo possono essere valutati come documentazione e non come corrispondenza inviolata, riducendo talune tutele connesse alla segretezza della corrispondenza, quando la loro natura sia di copia conservata
  • L'aggravante ex art. 416-bis.1 è soggettiva: per applicarla al concorrente è necessario che emerga la sua consapevolezza dell'altrui finalità mafiosa, valutazione che può essere desunta da rapporti, ruoli e comportamento dimostrati dagli elementi investigativi
  • In ipotesi di delitti per i quali opera la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. (tra cui stupefacenti), la custodia cautelare in carcere può ritenersi adeguata se il difensore non produce elementi concreti idonei a superare la presunzione; l'onere motivazionale del giudice aumenta solo se vengono allegati elementi contrari

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