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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16094/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 2006 e 2007, iscritta a ruolo a titolo provvisorio in base a due avvisi di accertamento non ancora definitivi. Nel giudizio parallelo di impugnazione degli avvisi, la sentenza di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente. La commissione provinciale aveva annullato la cartella ritenendo che la sopravvenuta sentenza sugli avvisi avesse caducato l’intera iscrizione a ruolo e che l’ufficio non avesse appellato. La commissione regionale aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992, sostenendo che, in caso di accoglimento parziale del ricorso contro l’accertamento, la riscossione frazionata consente comunque di pretendere quanto risultante dalla sentenza di primo grado e comunque non oltre i due terzi dell’importo accertato; nel caso concreto la somma iscritta sarebbe stata inferiore a quella dovuta in base alla sentenza; (2) violazione dell’art. 324 c.p.c., contestando l’affermazione della CTR secondo cui la sentenza sugli avvisi non sarebbe stata appellata e sarebbe quindi passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione della CTR perché l’annullamento, anche parziale, dell’atto impositivo presupposto non comporta automaticamente l’annullamento totale della cartella, ma impone di verificare quale importo residui legittimamente esigibile e, se del caso, di ridurre l’atto alla sola parte non più sorretta dal presupposto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una statuizione della sentenza di primo grado, ormai superata dalla decisione d’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973

    "un terzo di imposte e interessi dopo la notificazione dell’avviso di accertamento"

    disciplina la riscossione nella fase amministrativa ante decisum dei tributi iscritti a ruolo provvisoriamente in base ad avvisi non definitivi.

  • art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992

    "in caso di accoglimento parziale del ricorso"

    consente la riscossione di quanto stabilito dalla sentenza di primo grado e comunque non oltre i due terzi dell’importo indicato nell’atto impositivo.

  • art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 546 del 1992

    "i due terzi di imposte e interessi dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il suo ricorso"

    regola la riscossione frazionata dopo il rigetto del ricorso nel primo grado del processo tributario.

  • art. 68, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992

    "il residuo ammontare dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale"

    prevede il pagamento del residuo dopo la decisione del giudice d’appello.

  • artt. 11 e 15-bis D.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo è misura cautelare legittima solo se il titolo impositivo presupposto resiste; se l’atto è annullato in tutto o in parte, occorre conformarsi alla pronuncia e adottare lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza.

  • art. 324 c.p.c.

    viene evocato come norma sul giudicato formale, ma il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla sentenza d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    fondamento della cassazione con rinvio nei limiti del motivo accolto.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    rimette al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    richiamato, insieme alle fonti sovranazionali, a sostegno della necessità di una decisione conforme alla reale portata del titolo impositivo residuo.

  • art. 47 CDFU

    evocato quale parametro del giusto processo nella materia tributaria.

  • art. 6 CEDU

    richiamato a supporto dei principi del giusto processo e della correttezza della decisione sulla cartella.

Massime di principio

  • Nell’iscrizione a ruolo provvisoria in base ad avvisi di accertamento non definitivi, la successiva pronuncia giurisdizionale sul presupposto impositivo non comporta automaticamente la caducazione integrale della cartella, ma impone di verificare il residuo importo ancora legittimamente esigibile.
  • Se l’atto impositivo presupposto viene ridotto solo parzialmente, il giudice dell’opposizione alla cartella deve limitarsi ad annullare l’atto esecutivo per la sola parte non più sorretta dal titolo, ricondurlo alla misura corretta e non travolgerlo integralmente.
  • La riscossione frazionata nel processo tributario opera secondo una progressione legata agli esiti dei gradi di giudizio: dopo l’avviso di accertamento è dovuto un terzo, dopo il rigetto in primo grado due terzi, dopo l’accoglimento parziale quanto stabilito dalla sentenza e comunque non oltre due terzi, e dopo l’appello il residuo.
  • La mera riduzione quantitativa della pretesa tributaria da parte del giudice non impone una nuova iscrizione a ruolo, poiché l’ufficio può adeguare la richiesta di pagamento alla decisione giudiziale purché non introduca una nuova o diversa imposizione.
  • In presenza di una decisione giudiziale che incida solo in parte sul presupposto della riscossione, il giudice deve conformare l’atto esecutivo alla statuizione intervenuta, evitando soluzioni automaticamente demolitorie non coerenti con la persistenza parziale del credito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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