Cassazione Penale, Sentenza n. 18434/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione, attraverso il gruppo di SURIANO Francesco, a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (fatti dal settembre 2017 al luglio 2019) e vari reati fine in materia di stupefacenti. Contestazioni principali: incompetenza territoriale del GIP (sostentendo che la base dell'associazione sarebbe stata ad Amantea e che i gruppi fossero distinti), nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione degli elementi della richiesta cautelare ai sensi dell'art. 292 c.p.p., inutilizzabilità delle intercettazioni e del captatore informatico (c.d. "cacciatore IMEI") per assenza di autorizzazioni, omissione di esame della memoria difensiva, inesistenza o insufficienza della gravità indiziaria con lettura alternativa delle intercettazioni e contestazione dell'applicazione dell'aggravante della ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990) per il capo C5). La difesa ha inoltre sostenuto che PORCARO fosse solo un cliente del SURIANO e che la sua presenza nell'indagine fosse limitata temporalmente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la competenza territoriale in favore del Tribunale di Reggio Calabria in quanto l'associazione aveva il suo epicentro operativo a Rosarno, luogo di programmazione e manifestazione esterna dell'attività del sodalizio. Ha respinto la censura di nullità dell'ordinanza genetica ritenendo che il Tribunale avesse svolto autonoma e congrua valutazione della domanda cautelare (anche avendo rigettato in parte la richiesta). Sulle intercettazioni e sull'uso del captatore informatico la Corte ha ricordato che l'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli esiti (salvo i casi tassativi previsti dall'art. 271 c.p.p.) e che la captazione informatica è consentita nei procedimenti di criminalità organizzata secondo la giurisprudenza richiamata. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una motivazione logica e dettagliata, valorizzando intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri sulle modalità operative (sim cards dedicate, veicoli modificati, ecc.), confermando il ruolo non meramente di acquirente del PORCARO ma anche di promotore/organizzatore in rapporto al SURIANO e al gruppo rosarnese; ha inoltre ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e confermato la misura detenitiva. La Corte ha però rilevato e corretto un errore materiale nel dispositivo relativo all'esclusione/assenza dell'aggravante per il capo C5). Il ricorrente è stato condannato alle spese e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per il procedimento di riesame delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto corretto l'esercizio dei poteri del tribunale del riesame, incluso il potere-dovere di integrare la motivazione nei limiti previsti dalla giurisprudenza.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Censura di nullità per mancata autonoma valutazione della domanda cautelare: la Corte ricorda che il tribunale del riesame può integrare motivazioni ma l'onere del ricorrente in Cassazione è di indicare in quali aspetti l'omissione abbia inciso sul risultato; nel caso la valutazione del riesame è ritenuta effettivamente autonoma e sufficiente.
Usato per determinare la competenza territoriale con riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la condotta di collaborazione e la sede principale di programmazione e direzione delle attività criminose (criterio principale).
Richiamato come criterio suppletivo per individuare il luogo in cui l'associazione si è manifestata per la prima volta e dove si sono concretizzati i primi segni dell'operatività; la Corte l'ha applicato a Rosarno.
art. 12 lett. c) cod. proc. pen.
art. 12, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sul nesso teleologico tra reato mezzo e reato fine ai fini della competenza: la connessione teleologica non richiede identità degli autori ma la consapevolezza della finalizzazione della condotta.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74 e art. 73)
art. 74 e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico di sostanze stupefacenti; richiamate per qualificare la gravità degli illeciti e la struttura associativa ad essi finalizzata.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda l'aggravante per ingente quantitativo; la Corte ha rilevato un errore materiale nel dispositivo rispetto alla motivazione e ha proceduto alla correzione.
art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
Norme tecniche sulle intercettazioni e captatori informatici; la Corte ha precisato che la violazione di queste disposizioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 271 c.p.p.
Indica i casi tassativi di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte lo ha richiamato per escludere la automatica nullità delle captazioni per vizi formali dell'autorizzazione.
art. 13 D.L. n. 151/1991 (conv. L. n. 203/1991)
art. 13 D.L. 24/04/1991, n. 151 (conv. L. n. 203/1991)
Normativa speciale che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata; la Corte richiama giurisprudenza che limita l'uso del captatore alla necessità di elementi indiziari sufficienti e motivati.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri presuntivi di valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto comunque sussistente il pericolo di reiterazione per il ricorrente.
Richiamato per il potere della Corte di cassazione di emendare errori materiali nel dispositivo quando la motivazione mostra chiaramente la contraddizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario degli esiti del provvedimento cautelare; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento.
Massime di principio
- La competenza territoriale per reati associativi si determina con riferimento al luogo in cui si trova la base operativa dell'associazione (luogo di programmazione, ideazione e direzione) e, in subordine, al luogo in cui l'associazione si è manifestata per la prima volta (art. 8 e 9 c.p.p.).
- La Corte del riesame può integrare e valutare la motivazione dell'ordinanza cautelare, ma il ricorrente in Cassazione deve indicare puntualmente come una presunta omissione abbia inciso sul risultato per far valere la nullità ex art. 292 c.p.p.
- La mera violazione formale delle disposizioni tecniche sulle intercettazioni (es. art. 89 disp. att.) non rende automaticamente inutilizzabili i risultati investigativi: l'inutilizzabilità è tassativa nei casi previsti dall'art. 271 c.p.p.; la valutazione dell'uso del captatore informatico è comunque appannaggio del giudice di merito e va collegata alla gravità e alla natura del procedimento (criminalità organizzata).
- In sede di Cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione del contenuto delle intercettazioni e sulla gravità indiziaria: il controllo riguarda solo vizi logici o giuridici evidenti, non una diversa valutazione di fatto già compiuta dal giudice di merito.
- Per impugnare con successo una misura cautelare bisogna dimostrare vizi di motivazione riconducibili ai criteri tassativi dell'art. 606 c.p.p. (es. contraddittorietà manifesta, illogicità, mancanza totale di motivazione), non solo proporre una lettura alternativa delle prove.
- Errori materiali tra motivazione e dispositivo possono essere corretti in sede di Cassazione quando emerga chiaramente dalla motivazione l'intento diverso espresso nel dispositivo (possibilità di emendamento ex art. 619 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18402/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18403/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18404/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18405/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18407/2022 del 10/05/2022
- Sentenza penale · 10 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18408/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →