Cassazione Civile, Ordinanza n. 12916/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una titolare di ditta individuale operante nel commercio, nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo fondato su studi di settore e percentuali di ricarico del settore merceologico. L'Ufficio ha contestato, tra l'altro, una plusvalenza da cessione d'azienda non dichiarata e ha recuperato a tassazione maggiori redditi d'impresa, IRPEF, addizionali, contributi INPS, IRAP, IVA e sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente è stato accolto solo limitatamente alla plusvalenza da cessione d'azienda; in appello la decisione è stata parzialmente riformata, con rideterminazione della pretesa in relazione alla differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto dell'azienda. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita nullità dell'avviso per mancata allegazione della delega di firma del Direttore Provinciale, deducendo che non fosse provata la legittimazione del sottoscrittore; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse considerato le contestazioni sulla inattendibilità della ricostruzione reddituale e sulla infondatezza del metodo usato dall'Ufficio, soprattutto quanto alla valutazione dell'antieconomicità e degli indizi posti a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la delega di firma non doveva essere allegata all'avviso a pena di nullità, non era necessaria l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, e l'Amministrazione aveva assolto l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere; inoltre la sottoscrizione poteva essere apposta anche da un funzionario di carriera direttiva, non necessariamente con qualifica dirigenziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava doglianze eterogenee (violazione di legge e vizio motivazionale), era ostacolato dal regime della doppia conforme e, comunque, mirava a un nuovo apprezzamento del merito, mentre la sentenza impugnata aveva già esaminato il fatto storico e la valutazione dell'antieconomicità e degli studi di settore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato; la delega di firma non richiede l'allegazione all'atto né l'indicazione nominativa del delegato o della durata, e può essere provata dall'Amministrazione anche in giudizio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
legittima l'accertamento analitico-induttivo fondato anche su studi di settore e su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato per il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità; non consente di sollecitare un nuovo giudizio di merito.
la sua dedotta violazione non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
il richiamo è utilizzato per il regime della doppia conforme, che preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le ragioni di fatto delle due decisioni di merito coincidono.
evocato indirettamente attraverso il principio di vicinanza della prova, in relazione all'onere dell'Amministrazione di dimostrare la legittimazione del sottoscrittore dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La delega di firma apposta sull'avviso di accertamento non è soggetta a un obbligo di allegazione all'atto a pena di nullità; se il contribuente contesta la sottoscrizione, l'Amministrazione deve provare il corretto esercizio del potere, anche in giudizio, ma non è necessario che il delegato sia in possesso di qualifica dirigenziale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio motivazionale o di violazione dell'art. 115 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, specie quando il giudice di appello ha già esaminato il fatto storico decisivo.
- L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su un apprezzamento complessivo degli indizi e degli elementi di antieconomicità dell'operazione; la contestazione del contribuente richiede una prova contraria idonea a scardinare la presunzione semplice posta a base della pretesa.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
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