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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28552/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo disposto il 4 novembre 2021. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) carenza di motivazione del Gip sulla sussistenza del pericolo nel ritardo, che non potrebbe essere sanata in sede di appello; (2) omissione di considerare la successiva ordinanza del Gip del 1 febbraio 2024 che aveva parzialmente revocato il sequestro in relazione ai pagamenti e all'accordo con l'Agenzia delle Entrate e alla circostanza che parte del debito riguardava rapporti con terzi (Klass, Oil Trade); (3) sopravvenienza di fatti che avrebbero escluso il fumus delicti (es. decisione favorevole in sede tributaria e natura delle operazioni che escluderebbero la responsabilità della Centro Energia); (4) mancanza di rischio di dissipazione/preservazione della garanzia patrimoniale, data la presunta solidità economica del Notari e della società e l'assenza di condotte distrattive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (quello proposto da Centro Energia Spa e quello personale di Notari). Per la Centro Energia l'inammissibilità è fondata sulla nullità del conferimento del mandato al difensore, atteso che il mandato era stato conferito dal legale rappresentante (Notari) che risultava indagato, e l'investitura è nulla ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 231/2001; tale vizio è rilevabile d'ufficio e priva di efficacia l'atto introduttivo sottoscritto in tali forme. Quanto al ricorso personale di Notari, è inammissibile per difetto di prospettazione rilevante ai sensi dell'art. 325 c.p.p.: molte doglianze non erano comprese nel perimetro dell'impugnazione consentita (non erano nuovi elementi idonei a dimostrare la cessazione del pericolo nel ritardo), le censure sulla motivazione risultano generiche o non radicali, e il Tribunale aveva comunque considerato la decisione tributaria richiamata. La Corte ha inoltre ritenuto che la persistenza di indici di condotte fraudolente giustificasse il mantenimento della misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5

    Attribuisce responsabilità all'ente per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da suoi rappresentanti/dirigenti; giustifica l'applicazione di misure dirette ad assicurare l'efficacia di una futura confisca a carico dell'ente.

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 19

    "nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo e del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato"

    La confisca può colpire il prezzo e il profitto del reato e, se non possibile direttamente, può essere disposta nei confronti di somme o beni di valore equivalente: ciò legittima misure cautelari (sequestro per equivalente) a garanzia di una futura confisca.

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 39

    "l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato (...e la eccezione deve intendersi estesa anche alla ipotesi in cui, data la fase del procedimento anteriore all'esercizio della azione penale, il soggetto di cui si parla sia solamente indagato ..• ndr) del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"

    Se il rappresentante legale è indagato o imputato del reato presupposto, l'ente non può essere validamente rappresentato da lui; le nomine operate da tale soggetto sono nulle e ciò comporta inammissibilità degli atti processuali introdotti in tale modo.

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 24-ter

    Richiamata come norma che regola la responsabilità dell'ente per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso; in relazione al caso, la Centro Energia è chiamata a rispondere entro il quadro di tale disciplina.

  • cod. proc. pen., art. 322-bis e art. 324

    Norme che regolano i provvedimenti cautelari e i rimedi; la Corte richiama il perimetro delle impugnazioni esercitabili avverso ordinanze emesse in tali materie.

  • cod. proc. pen., art. 325, comma 1

    Limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. alle sole ipotesi in cui si prospetti una violazione di legge; la giurisprudenza include qui anche vizi motivazionali talmente radicali da costituire violazione di legge.

  • cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. a)

    Consente la rilevabilità d'ufficio, da parte della Corte di cassazione, di vizi che incidono sulla validità dell'atto introduttivo, come la carenza di legittimazione attiva.

  • cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    "i provvedimenti giurisdizionali decisori siano muniti, a pena di nullità, di motivazione"

    Imposta il requisito della motivazione delle decisioni giurisdizionali; un vizio motivazionale radicale può integrare una violazione di legge rilevabile in cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il legale rappresentante di una società è indagato o imputato per il reato presupposto, qualsiasi nomina di difensore da lui disposta per l'ente è nulla: atti introduttivi sottoscritti in tale modo sono inammissibili e la nullità è rilevabile d'ufficio.
  • I ricorsi in Cassazione avverso ordinanze cautelari (artt. 322-bis, 324 c.p.p.) sono ammessi nei limiti previsti dall'art. 325 c.p.p.: sono valutabili violazioni di legge e vizi motivazionali così gravi da costituire violazione di legge, ma non doglianze nuove o generiche non nel perimetro dell'impugnazione precedente.
  • Per contestare la sussistenza o la persistenza del "pericolo nel ritardo" ai fini di revoca del sequestro preventivo occorrono elementi nuovi, concreti e specifici sopravvenuti dopo l'adozione della misura; mere argomentazioni generiche sulla solvibilità o sul pagamento parziale non sono sufficienti se non provengono da fatti nuovi e decisivi.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo quando risulti possibile la responsabilità dell'ente e l'esistenza di prezzo/profitto del reato o di beni di valore equivalente; la possibilità di confisca per equivalente giustifica misure cautelari a garanzia.
  • Le finali contestazioni di insufficiente motivazione devono essere puntuali e dimostrare una carenza radicale: la mera asserzione di omissioni non confrontate specificamente con le argomentazioni del giudice è spesso inidonea.

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