Sentenza del 13/09/2023 n. 26465 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardività. Si censurava la decisione nella parte in cui la CTR aveva ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell'Agenzia (a mani di un impiegato) anziché presso il procuratore costituito presso cui era stata eletta dimora, fosse idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre l'appello, in violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c. e delle norme del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza è regolata dal D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 16, 17, 38) e che la consegna "a mani" dell'atto presso la sede dell'Agenzia (a mani dell'impiegato addetto) è idonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello anche se la parte aveva eletto domicilio presso un procuratore. Pertanto l'appello dell'Agenzia è risultato tardivo e inammissibile; il ricorso per cassazione è stato rigettato e l'Agenzia condannata alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
prevede forme di notificazione diretta (es. spedizione per plico senza busta con avviso di ricevimento; consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia)
l'art. 16, comma 3, consente forme alternative e dirette di notificazione valide ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare nel processo tributario
le notificazioni "sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio"
l'art. 17 stabilisce il luogo della notificazione ma salva espressamente la validità della consegna a mani proprie: nel rito tributario la consegna "a mani" (anche a impiegato addetto) è idonea a far decorrere i termini, anche se la parte ha eletto domicilio presso un procuratore
regola la notificazione della sentenza nel processo tributario rinviando, per le modalità, all'art. 16; quindi l'art. 38 fa applicare le forme dirette previste dal rito tributario per far decorrere il termine breve
termine breve di 60 giorni per proporre l'appello
stabilisce il termine breve di impugnazione dal quale decorre il diritto di proporre appello; la notificazione secondo art. 16-17-38 fa decorrere tale termine
D.L. n. 146/2021 (conv. L. n. 215/2021) - DPR n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in specifici casi tassativi indicati dalla norma
la novella ha plasmato l'interesse ad agire in materia di estratti di ruolo e si applica anche ai processi pendenti; obbliga a valutare l'interesse specifico della parte e l'eventuale uso degli istituti di riammissione o deposito documentale nelle fasi successive
Codice di procedura civile, artt. 170 e 285
nel processo civile le notificazioni a persona costituita con procuratore si effettuano al procuratore e la notificazione della sentenza al procuratore fa decorrere il termine breve; nel processo tributario tuttavia tali disposizioni sono applicabili solo in via sussidiaria e compatibile rispetto alla disciplina speciale del D.Lgs. n. 546/1992
Cass. Sez. U., n. 14916/2016
principio di specialità: le norme processuali tributarie (D.Lgs. 546/1992) prevalgono su quelle ordinarie del codice di procedura civile, se esistenti e compatibili; l'art. 17 è norma che regola tutte le notificazioni nel processo tributario
Cass. Sez. U., n. 26283/2022
ha affermato che la norma che ha introdotto il comma 4-bis al D.P.R. n. 602/1973 si applica ai processi pendenti e ha escluso censure di incostituzionalità; conferma applicabilità della novella alle cause già in corso
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza è regolata dal D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 16, 17, 38): le forme dirette previste (posta con plico senza busta e consegna all'impiegato addetto) sono alternative e valide ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello.
- L'elezione di domicilio presso un procuratore non esclude la validità della consegna "a mani" della sentenza all'ente impositore o all'agenzia di riscossione: per le pubbliche amministrazioni e le agenzie la consegna all'impiegato addetto presso la sede è idonea a far partire il termine.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sulla disciplina processuale ordinaria (art. 170 e 285 c.p.c.) quando vi siano norme tributarie specifiche e compatibili; dunque non vige automaticamente l'obbligo di notificare sempre al procuratore costituito.
- Per le società e i soggetti privati la valutazione sulla validità della consegna a mani proprie è più stringente (in molti casi la consegna deve essere fatta alla persona idonea a riceverla, es. legale rappresentante), mentre per le pubbliche amministrazioni opera una maggiore diffusione della legittimazione ad ricevere.
- Se si contesta la tempestività di un'impugnazione, verificare attentamente quale norma regola la notificazione (art. 16-17-38 D.Lgs. 546/1992) e produrre le prove documentali dell'avvenuta consegna (ricevute, avvisi di ricevimento, copia autenticata della sentenza consegnata).
- Le modifiche legislative rilevanti (es. DPR 602/1973 art.12 comma 4-bis introdotto dal D.L. 146/2021) possono applicarsi ai processi pendenti e mutare l'interesse e le possibilità di impugnazione; in tali casi valutare tempestivamente le azioni difensive e l'eventuale deposito documentale o richiesta di riammissione in termini.
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