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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27912/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta nei confronti di una società debitrice da parte di una società che si affermava creditrice in forza di decreto ingiuntivo divenuto definitivo. La debitrice aveva contestato la legittimazione attiva dell'istante, sostenendo che il credito fosse stato ceduto a una diversa società, poi cancellata dal registro delle imprese, e che il successivo mandato a riscuotere rilasciato da tale società fosse privo di data certa, quindi inopponibile al terzo e comunque, se anche valido, successivo all'estinzione della mandante. La Corte d'appello aveva invece ritenuto assorbita la questione della data certa e aveva qualificato il negozio come mandato in rem propriam, irrevocabile e sopravvivente alla cancellazione della società mandante. Con il ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto: omesso esame e nullità per avere la Corte d'appello trascurato la questione preliminare dell'opponibilità della scrittura per mancanza di data certa; omesso esame del fatto decisivo costituito dall'estinzione della società mandante prima della data certa individuata; violazioni in tema di efficacia del documento e di qualificazione del mandato; ulteriori censure sulla procura alle liti e sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato assorbita la questione della data certa della scrittura privata contenente il mandato. Secondo la Cassazione, tale tema era logicamente preliminare e investiva l'opponibilità stessa del contratto al terzo debitore; se risolto in senso favorevole al ricorrente, avrebbe reso superfluo l'esame della natura del mandato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. n. 14/2019

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale

    richiamato come base del reclamo deciso dalla Corte d'appello e del successivo giudizio di legittimità.

  • art. 1723 c.c.

    mandato in rem propriam, irrevocabile e sopravvivente alla morte del mandante

    la Corte d'appello aveva fatto applicazione della norma per ritenere il mandato irrevocabile; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale profilo, limitandosi a rilevare la necessità di decidere prima la questione della data certa.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro della censura relativa all'omesso esame della questione preliminare.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudizio sulla prova documentale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere di provare la data certa della scrittura privata.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la pregiudizialità della questione dell'opponibilità del documento rispetto a quella del suo contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità processuali e difetto di motivazione nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella qualificazione del contratto.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella qualificazione del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella qualificazione del contratto.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 14/2019

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di liquidazione giudiziale.

  • art. 37 d.lgs. n. 14/2019

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di liquidazione giudiziale.

  • art. 40 d.lgs. n. 14/2019

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di liquidazione giudiziale.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti.

  • art. 1722 n. 4 c.c.

    richiamato tra le norme sulla cessazione del mandato.

  • art. 1392 c.c.

    richiamato in tema di procura e rappresentanza.

  • art. 1393 c.c.

    richiamato in tema di verifica dei poteri rappresentativi.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato in tema di procura alle liti.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato in tema di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza o della procura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare la motivazione della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la chiesta compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando una parte eccepisce la non opponibilità di una scrittura privata per mancanza di data certa, tale questione è logicamente preliminare rispetto alla qualificazione giuridica del contratto e non può essere dichiarata assorbita se incide sulla stessa efficacia del documento verso il terzo.
  • L'assorbimento in senso proprio ricorre solo se la decisione sulla questione assorbente rende superflua la trattazione dell'altra domanda o eccezione; non è corretto parlare di assorbimento quando la questione pretermessa è autonomamente idonea a definire il thema decidendum a monte.
  • Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione che ometta di esaminare un'eccezione pregiudiziale relativa all'opponibilità del documento, poiché l'accertamento sulla validità o natura del negozio presuppone la sua previa efficacia probatoria e nei confronti del terzo.
  • In presenza di contestazioni sulla data certa di una scrittura privata prodotta in giudizio, il giudice deve affrontare espressamente il tema prima di procedere alla qualificazione del rapporto contrattuale e alla verifica dei suoi effetti successori o estintivi.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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