Cassazione Civile, Ordinanza n. 11487/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La vicenda trae origine dall'incarico affidato da una società a un intermediario per il reperimento di garanzie fideiussorie necessarie all'esecuzione di un appalto con un grande committente. La società committente sosteneva di avere versato una somma rilevante a titolo di premi e provvigioni senza ottenere il rilascio delle polizze, poi risultate inesistenti o comunque non emesse dall'istituto bancario indicato. In primo grado era stata affermata la responsabilità della società intermediaria e, nei rapporti interni, anche di altro soggetto coinvolto nella trasmissione delle polizze false; il legale rappresentante era stato invece ritenuto privo di legittimazione passiva in proprio. La Corte d'appello ha riformato parzialmente, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse stata proposta anche nei confronti della persona fisica e che costui, insieme alla società, rispondesse a titolo extracontrattuale per la trasmissione di polizze false. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte territoriale lo avesse ritenuto responsabile in proprio senza considerare il principio di immedesimazione organica e i presupposti della responsabilità personale dell'amministratore verso i terzi, nonché senza adeguata prova di condotta dolosa, danno diretto e nesso causale; con il secondo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la documentazione mostrasse che tutta l'attività era stata svolta in nome e per conto della società e che nessuna somma fosse entrata nella sua disponibilità personale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, sotto veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza una puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non cogliessero la ratio della decisione d'appello, poiché la questione centrale non era la configurabilità astratta della responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 c.c., ma se la domanda risarcitoria fosse stata effettivamente proposta anche nei suoi confronti come persona fisica. Inoltre, ha osservato che i motivi erano costruiti come contestazione della ricostruzione fattuale e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta e immediata della condotta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili i motivi
richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana; la censura è respinta in rito perché mira a una diversa ricostruzione dei fatti
richiamato dal ricorrente quale norma sul risarcimento del danno da fatto illecito; non viene applicato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente per sostenere che la responsabilità dell'amministratore verso i terzi è subordinata a presupposti rigorosi; la Corte rileva che tale profilo non era il thema decidendum della sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte evidenzia che la censura mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la Corte afferma che non è indicato alcun fatto storico realmente pretermesso
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso non indica e localizza puntualmente gli atti e le deduzioni rilevanti, sicché difetta il requisito di specificità
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
richiamata come norma modificativa dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione; occorre censurare la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'accertamento che una domanda sia stata proposta anche nei confronti di una persona fisica, il ricorso deve confrontarsi con tale accertamento processuale e indicare puntualmente gli atti da cui risulterebbe il contrario.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico, principale o secondario, effettivamente omesso dal giudice di merito, limitandosi a contestare la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: gli atti e i documenti richiamati devono essere indicati e localizzati con precisione, così da consentire il controllo di legittimità senza ricerche integrative negli atti di causa.
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