Cassazione Civile, Ordinanza n. 10673/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Una cliente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità dell'operazione di investimento in obbligazioni SNS Bank per asserita violazione della disciplina sulla vendita fuori sede e delle norme TUF/Consob; in via subordinata aveva chiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'intermediario per violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e informazione, con conseguente nullità e/o risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto e risarcimento del danno da perdita dell'investimento. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo tardiva una produzione documentale, generica una censura sulla responsabilità precontrattuale e non verificabile una doglianza relativa all'interpretazione di documenti mancanti per smarrimento del fascicolo di parte. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità degli ordini di investimento per violazione dell'art. 30, comma 7, TUF, sostenendo che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla questione del luogo di sottoscrizione degli ordini e della loro effettuazione fuori sede; 2) omesso esame/falsa applicazione in relazione alla domanda di risoluzione del contratto quadro e al lamentato difetto di informazione sull'investimento, alla mancata consegna del prospetto informativo e del documento informativo e alla pretesa falsa attestazione di rating; 3) violazione dell'art. 76 disp. att. c.p.c., assumendo che, essendo il fascicolo smarrito, la Corte avrebbe dovuto disporne ricerca o ricostruzione; 4) nullità della sentenza per mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio tecnico-finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, qualificandolo come omessa pronuncia su una domanda/motivo di appello autonomamente formulato e ritualmente devoluto, concernente la nullità degli ordini di investimento per violazione dell'art. 30, comma 7, TUF. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri tre motivi: il secondo perché la questione sugli obblighi informativi era già stata esaminata dal giudice di merito e comunque mancava un vizio scrutinabile in cassazione nei termini dedotti; il terzo perché, a fronte dello smarrimento del fascicolo, la ricorrente non aveva trascritto e illustrato il contenuto dei documenti asseritamente dispersi né dimostrato la loro decisività; il quarto perché la CTU è mezzo istruttorio discrezionale del giudice di merito e il diniego risultava implicitamente giustificato dal contesto motivazionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 30, comma 7, d.lgs. 58/1998 (TUF)
La questione della nullità degli ordini di investimento per operazioni concluse fuori sede doveva essere esaminata dalla corte di merito se ritualmente devoluta con l'appello.
Richiamato come norma di contesto nella domanda di nullità e nella censura relativa alla disciplina degli intermediari e degli incaricati.
artt. 78 e segg. Regolamento Consob n. 16190
Richiamati quale disciplina regolamentare degli obblighi informativi e di condotta dell'intermediario.
Richiamato dalla parte ricorrente come fonte degli obblighi di correttezza, diligenza e informazione dell'intermediario.
artt. 34, 39 e 40 Regolamento Consob
Richiamati dalla parte ricorrente a fondamento degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario.
artt. 1337, 1338, 1175 e 1759 c.c.
Richiamati dalla parte ricorrente quale base della dedotta responsabilità precontrattuale/contrattuale e dei doveri di correttezza e informazione.
L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione autonomamente proposta integra vizio di nullità della sentenza.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per mancata ammissione della CTU.
Distinto dall'omessa pronuncia: riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mancata decisione su una domanda.
Richiamato in relazione all'onere di localizzazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
Richiamato dalla Corte come possibile profilo di inammissibilità per doppia conforme, pur senza fondare in via decisiva la decisione sul punto.
La parte che fonda l'appello su documenti già presenti nel fascicolo altrui deve attivarsi per ottenerne copia; in caso di smarrimento del fascicolo, il giudice deve disporre ricerca o ricostruzione solo se la mancanza sia involontaria, ma in cassazione occorre indicare e trascrivere il contenuto dei documenti mancanti e la loro decisività.
Il giudice di appello decide sulla base del materiale probatorio effettivamente sottoposto al suo esame.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato nella censura di nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione sul diniego di CTU.
art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1
Richiamato nella censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La motivazione della sentenza di appello può essere corretta dalla Cassazione quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
Massime di principio
- Se un motivo di appello devolve autonomamente una domanda o questione, la corte di merito deve pronunciarsi espressamente su di essa; la mancata decisione integra omessa pronuncia e determina nullità della sentenza.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. va distinta dall'omesso esame di un fatto decisivo: la prima riguarda l'assenza di decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta, la seconda concerne solo la valutazione di un fatto storico rilevante.
- Nel ricorso per cassazione che censuri la mancata considerazione di documenti smarriti dal fascicolo di parte è necessario indicare specificamente il contenuto dei documenti, riprodurlo nel ricorso e dimostrarne la decisività; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere la consulenza tecnica d'ufficio quando la ritenga superflua o non necessaria rispetto al quadro probatorio già acquisito; il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
- In sede di appello, l'appellante deve mettere il giudice in condizione di esaminare i documenti su cui fonda i motivi di gravame; se non lo fa, sopporta le conseguenze dell'indisponibilità del materiale probatorio, salvo che la mancanza sia dovuta a smarrimento o sottrazione del fascicolo e la parte dimostri la rilevanza dei documenti mancanti.
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