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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36947/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava tre censure: 1) nullità per inosservanza della regola di immutabilità del collegio (art. 525 c.p.p.), sostenendo che, mutata la composizione del collegio dopo la chiusura dell'istruttoria, il consenso delle parti all'utilizzabilità delle prove non si sarebbe esteso all'attività successiva della discussione e delle conclusioni della pubblica accusa; 2) violazione degli artt. 51 e 479 c.p., e della garanzia di cui all'art. 6 CEDU, in quanto il ricorrente invocava la scriminante del diritto a non autoincriminarsi (nemo tenetur) rispetto alla relazione contestata, ritenendo che alla data del documento non fosse formalmente iscritto nel registro degli indagati e che sussistessero dubbi sulla ricorrenza degli elementi del reato; 3) violazione degli artt. 476 e 479 c.p. circa la natura dell'atto contestato, sostenendo che la relazione fosse un mero atto interno endoprocedimentale non idoneo a costituire atto pubblico fidefaciente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: l'art. 523 c.p.p. attribuisce alle parti la facoltà (non l'obbligo) di formulare le conclusioni e il richiamo alle precedenti conclusioni dinanzi al nuovo collegio è sufficiente a farne valere il contenuto; l'art. 178 lett. b) c.p.p. non richiede che il pubblico ministero riformulasse oralmente tutte le conclusioni. Sul secondo motivo ha affermato l'inapplicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p. ai reati di falso: il diritto a non autoincriminarsi non può prevalere fino al punto da sacrificare la rilevanza probatoria di un atto pubblico attestante fatti rilevanti. Sul terzo motivo ha confermato che le relazioni di servizio rientrano nella nozione ampliata di atto pubblico e, quando attestano attività o circostanze percepite direttamente dal pubblico ufficiale, assumono forza di fede (fidefacienza); dunque la qualificazione come atto pubblico fidefaciente è corretta. Conseguentemente il rigetto dell'impugnazione è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 525 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla immutabilità del collegio; la Corte non ha ritenuto che il mutamento di composizione, accompagnato dal richiamo alle precedenti conclusioni, determinasse nullità.

  • art. 523 c.p.p.

    Stabilisce che le parti formulino e illustrino le conclusioni; la Corte sottolinea che si tratta di una facoltà e che il richiamo alle precedenti conclusioni dinanzi al nuovo collegio è sufficiente.

  • art. 178 lett. b) c.p.p.

    Norma sulle nullità relative all'iniziativa del pubblico ministero; la Corte interpreta che l'obbligo di partecipazione del PM non impone la ripetizione formale di tutte le conclusioni davanti al nuovo collegio.

  • art. 51 c.p.

    Invocata come scriminante nemo tenetur; la Corte ribadisce che tale scriminante non è applicabile ai reati di falso quando l'atto pubblico ha rilevanza probatoria, perché l'interesse probatorio prevale sull'interesse del singolo a non autoincriminarsi.

  • art. 476 c.p.

    Rilevante per la qualificazione dell'atto come pubblico: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione e ha confermato che le relazioni di servizio possono assumere valore di atto pubblico.

  • art. 479 c.p.

    Collegata alla valutazione della natura dell'atto e al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.

  • art. 2699 c.c. (richiamato nella motivazione)

    La Corte osserva che la nozione penale di atto pubblico è più ampia di quella civile di art. 2699 c.c.; anche atti interni possono essere atti pubblici se aventi rilevanza giuridica e probatoria.

  • art. 6 CEDU

    Citando la questione di compatibilità con i diritti di difesa, la Corte ha ritenuto che non sussista violazione: il diritto al giusto processo non travolge la regola sull'inapplicabilità della scriminante nei falsi in atti pubblici.

Massime di principio

  • La sostituzione di membri del collegio non determina automaticamente nullità delle conclusioni già espresse: il richiamo alle precedenti conclusioni dinanzi al nuovo collegio può essere sufficiente a mantenere l'efficacia delle posizioni delle parti.
  • L'art. 523 c.p.p. configura la formulazione delle conclusioni come facoltativa: non è necessario che il pubblico ministero ripeta formalmente tutte le argomentazioni se si è limitato a richiamare le conclusioni già depositate pronunciandosi davanti al nuovo collegio.
  • La scriminante nemo tenetur (art. 51 c.p.) trova limiti nei reati di falso: quando un atto pubblico ha rilevanza probatoria pubblica, il diritto a non autoincriminarsi non giustifica la falsificazione del documento.
  • Le relazioni di servizio, se attestano attività o circostanze percepite direttamente dal pubblico ufficiale, possono qualificarsi come atti pubblici dotati di fidefacienza; la loro rilevanza probatoria non è limitata alla forma ma anche alla funzione e all'autorità di chi le redige.
  • In giudizio di legittimità le censure sulla valutazione della natura di un documento e sulla motivazione richiedono che emerga un vizio manifesto o una contraddizione sostanziale: mere supposizioni o dubbi formali sui registri degli indagati non bastano a rovesciare la qualificazione operata dai giudici di merito.
  • Per invocare la nullità processuale occorre dimostrare il pregiudizio concreto derivante dalla violazione; la semplice mutazione del collegio o la mancata riformulazione orale delle conclusioni non sono di per sé idonee se le parti hanno potuto far valere le proprie istanze.

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