Cassazione Civile, Ordinanza n. 15719/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza del giudice tributario che aveva accolto il ricorso di un'erede, proposto in ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione di una precedente decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità di un'ipoteca iscritta ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 su immobili del de cuius e ne aveva ordinato la cancellazione, nominando anche un commissario ad acta. Il ricorso per cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la sentenza posta a base dell'ottemperanza non fosse ancora passata in giudicato e che, comunque, fosse stata successivamente riformata in appello con riconoscimento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria; conseguentemente, il ricorso in ottemperanza doveva ritenersi inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza nel processo tributario è esperibile, quanto alle sentenze costitutive, solo dopo il passaggio in giudicato, poiché l'operatività dell'ottemperanza per le sentenze immediatamente esecutive è limitata ai casi espressamente previsti dalla legge e non comprende l'annullamento di un'iscrizione ipotecaria, qualificabile come pronuncia costitutiva. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso in ottemperanza. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese di entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di ottemperanza nel processo tributario è esperibile per le sentenze passate in giudicato e, dopo le modifiche del 2015, anche per alcune sentenze immediatamente esecutive espressamente previste; non per le sentenze costitutive prima del giudicato.
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma richiamata quale base legale dell'iscrizione ipotecaria oggetto di contestazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio dedotto in cassazione.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per delimitare l'ambito delle sentenze immediatamente esecutive nel processo tributario.
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 68 nel perimetro delle sentenze immediatamente esecutive.
art. 9, lett. ii), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
ha ampliato, dal 1 gennaio 2016, l'operatività del giudizio di ottemperanza anche alle sentenze immediatamente esecutive previste dal d.lgs. n. 546 del 1992 e da altre norme richiamate.
artt. 18 e 19 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamano l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e rientrano nel novero delle decisioni immediatamente esecutive suscettibili di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza è ammesso, in via ordinaria, per le sentenze passate in giudicato; la tutela si estende alle sole sentenze immediatamente esecutive espressamente previste dalla legge.
- Le pronunce costitutive non rientrano tra le sentenze immediatamente esecutive per le quali è esperibile l'ottemperanza prima del giudicato; per esse il rimedio è utilizzabile solo dopo la definitività della decisione.
- Se la questione è interamente definibile in diritto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito, dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Quando il ricorso in ottemperanza è proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva da eseguire, esso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15644/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15645/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15646/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15647/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15648/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15649/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →