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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15719/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato la sentenza del giudice tributario che aveva accolto il ricorso di un'erede, proposto in ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione di una precedente decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità di un'ipoteca iscritta ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 su immobili del de cuius e ne aveva ordinato la cancellazione, nominando anche un commissario ad acta. Il ricorso per cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la sentenza posta a base dell'ottemperanza non fosse ancora passata in giudicato e che, comunque, fosse stata successivamente riformata in appello con riconoscimento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria; conseguentemente, il ricorso in ottemperanza doveva ritenersi inammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza nel processo tributario è esperibile, quanto alle sentenze costitutive, solo dopo il passaggio in giudicato, poiché l'operatività dell'ottemperanza per le sentenze immediatamente esecutive è limitata ai casi espressamente previsti dalla legge e non comprende l'annullamento di un'iscrizione ipotecaria, qualificabile come pronuncia costitutiva. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso in ottemperanza. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza è ammesso, in via ordinaria, per le sentenze passate in giudicato; la tutela si estende alle sole sentenze immediatamente esecutive espressamente previste dalla legge.
  • Le pronunce costitutive non rientrano tra le sentenze immediatamente esecutive per le quali è esperibile l'ottemperanza prima del giudicato; per esse il rimedio è utilizzabile solo dopo la definitività della decisione.
  • Se la questione è interamente definibile in diritto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito, dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
  • Quando il ricorso in ottemperanza è proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva da eseguire, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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