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Sentenza

Sentenza n. 2442/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Messina per la messa in sicurezza di un edificio ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari o presunti eredi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contestando, anzitutto, di essere legittimamente individuabili quali destinatari in quanto meri discendenti dell’intestatario catastale dell’edificio, senza prova dell’accettazione dell’eredità e dell’effettivo acquisto della qualità di eredi. Hanno dedotto violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, degli artt. 470 e seguenti c.c., difetto di legittimazione passiva, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, degli artt. 1, 3, 7 e 8 l. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato contraddittorio. Con un terzo motivo hanno contestato l’eccessiva indeterminatezza dell’ordine, ritenendo generica la prescrizione di effettuare tutte le verifiche e i lavori necessari alla messa in sicurezza dell’edificio, in violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Due ricorrenti non nominativamente indicate nell’ordinanza hanno inoltre sostenuto di avere interesse a ottenere la caducazione dell’atto per prevenire eventuali analoghi provvedimenti futuri.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto alle due ricorrenti non destinatarie dell’ordinanza, per difetto di legittimazione a ricorrere. La loro domanda, volta a ottenere un accertamento negativo della possibile futura legittimazione passiva, è stata inoltre ritenuta preclusa dall’art. 34, comma 2, c.p.a., poiché diretta a sollecitare una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso è stato invece accolto nei confronti degli altri sette destinatari individuati come successori dell’intestatario catastale. Il Comune aveva desunto la loro posizione dalla sola discendenza e dalla ricostruzione dello stato di famiglia, senza provare l’accettazione espressa o tacita dell’eredità. La mera delazione ereditaria non è sufficiente a fondare la qualità di erede né, di conseguenza, la legittimazione passiva rispetto a un’ordinanza fondata sull’acquisto della proprietà per successione. L’onere di provare l’effettiva assunzione della qualità di erede gravava sull’Amministrazione; non erano sufficienti atti suscettibili di interpretazioni alternative né la sola dichiarazione di successione, avente valore meramente indiziario. Il primo motivo è stato quindi accolto e l’ordinanza annullata nei confronti di tali ricorrenti, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il ricorso è stato rigettato nei confronti della ricorrente che aveva dichiarato al Comune di avere incaricato un tecnico e un’impresa di effettuare un sopralluogo e verificare i lavori di messa in sicurezza. Tale dichiarazione è stata qualificata come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. quanto ai fatti storici della concreta accessibilità e disponibilità materiale del bene, ritenuti sufficienti a fondare la sua legittimazione passiva anche in assenza di certezza sulla proprietà o sulla qualità ereditaria. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio è stato respinto perché la caduta di detriti, calcinacci e mattoni integrava una situazione di urgenza qualificata, idonea a giustificare l’omissione della partecipazione procedimentale. È stato respinto anche il motivo sull’indeterminatezza dell’ordine: la prescrizione doveva essere letta in collegamento con il pericolo concreto accertato e individuava sufficientemente il risultato da conseguire, lasciando alla destinataria la scelta delle modalità tecniche necessarie. Il divieto di transito e sosta nell’area contigua al fabbricato è stato precisato come compito dell’Amministrazione comunale, mentre alla ricorrente restavano gli interventi all’interno della proprietà. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    La situazione di pericolo per la pubblica incolumità può giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente e, in presenza di urgenza qualificata, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • artt. 1, 3, 7 e 8 l. 241/1990

    Gli obblighi di motivazione e partecipazione possono essere derogati quanto alla comunicazione di avvio quando ricorra un’urgenza qualificata; la motivazione dell’ordine è sufficiente se, letto nel contesto fattuale, consente di individuare il risultato imposto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    È preclusa una pronuncia diretta ad accertare preventivamente la futura legittimazione passiva rispetto a un provvedimento amministrativo non ancora adottato.

  • art. 460, comma 2, c.c.

    I poteri conservativi, di vigilanza e amministrazione attribuiti al chiamato all’eredità costituiscono facoltà e non fondano, da soli, la legittimazione passiva del chiamato rispetto a un ordine amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    Chi pretende di agire nei confronti di un soggetto quale erede deve provare l’effettiva assunzione della qualità ereditaria; nei procedimenti amministrativi fondati su tale presupposto, l’onere grava sull’Amministrazione.

  • art. 481 c.c.

    L’Amministrazione, ove non riesca a individuare tempestivamente il soggetto obbligato, può promuovere l’actio interrogatoria per ottenere la fissazione di un termine entro cui il chiamato dichiari se intende accettare o rinunciare all’eredità.

  • art. 528 c.c.

    In presenza di eredità giacente, l’Amministrazione può chiedere la nomina di un curatore e notificare ed eseguire nei suoi confronti il provvedimento necessario.

  • art. 2735 c.c.

    La dichiarazione stragiudiziale relativa alla concreta disponibilità materiale e accessibilità del bene può costituire confessione quanto ai fatti storici sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’Amministrazione, fondando la legittimazione passiva all’ordine.

Massime di principio

  • La mera delazione ereditaria e la sola discendenza dall’intestatario catastale non provano l’acquisto della qualità di erede; quando un provvedimento amministrativo è fondato sulla successione, l’Amministrazione deve dimostrare l’accettazione espressa o tacita dell’eredità.
  • La legittimazione passiva rispetto a un ordine di messa in sicurezza può essere fondata, anche indipendentemente dalla prova della proprietà o della qualità ereditaria, sulla dimostrata signoria fattuale sul bene, desumibile da condotte univoche quali l’accesso al manufatto e l’incarico a tecnici o imprese per eseguire sopralluoghi e lavori.
  • La dichiarazione stragiudiziale del destinatario che attesti fatti incompatibili con la dedotta estraneità materiale al bene può assumere valore confessorio ex art. 2735 c.c. limitatamente ai fatti storici, non alla qualificazione giuridica della posizione soggettiva.
  • In presenza di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, quale la caduta di detriti o parti dell’edificio, l’urgenza qualificata può legittimare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente.
  • Un ordine di messa in sicurezza non è indeterminato se, interpretato insieme agli accertamenti fattuali posti a fondamento dell’atto, individua chiaramente il risultato finalistico da conseguire, ossia l’eliminazione del pericolo, lasciando all’obbligato la scelta delle modalità tecniche dell’intervento.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi in via preventiva sulla legittimazione passiva rispetto a poteri amministrativi non ancora esercitati; il soggetto non destinatario dell’atto difetta, in tale situazione, dell’interesse e della legittimazione necessari per impugnarlo.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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