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Sentenza

Sentenza n. 1793/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 27 febbraio 2023 n. 116;​

Giustizia amministrativa202502646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 27 febbraio 2023, n. 116, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2021/2022 e condannato il Ministero all'accredito di complessivi 2.000 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, che gli aveva riconosciuto il beneficio di 500 euro annui per quattro anni scolastici e condannato il Ministero a emettere la Carta docente e ad accreditarvi la somma. Ha sostenuto che l'attivazione delle procedure ministeriali del 1° dicembre 2025 non costituiva adempimento della sentenza; che la mera registrazione dell'accredito sul borsellino elettronico, senza comunicazione individuale, non dimostrava l'effettiva disponibilità del bonus; e che il voucher caricato il 1° luglio 2024 avrebbe dovuto restare spendibile fino al 31 agosto 2026, in quanto la sua durata avrebbe dovuto comprendere due anni scolastici. Il Ministero ha documentato che l'importo era stato accreditato il 18 dicembre 2023 e caricato sul borsellino il 1° luglio 2024, con disponibilità fino al 31 agosto 2025; il docente aveva effettuato accessi alla piattaforma prima dell'accredito, ma non durante il periodo in cui il bonus era spendibile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, poiché mancava il presupposto dell'inadempimento: il Ministero aveva emesso la Carta e accreditato il bonus il 1° luglio 2024, rendendolo utilizzabile fino al 31 agosto 2025, per oltre un anno. Ha respinto la contestazione circa la mancata comunicazione individuale, rilevando che nessuna norma la imponeva e che spettava al creditore cooperare all'adempimento, verificando il proprio borsellino elettronico e utilizzando il voucher nel periodo di disponibilità; era un onere esigibile, tanto più che il docente conosceva e aveva già utilizzato la piattaforma. La prova documentale ministeriale della disponibilità non è stata superata dalla schermata acquisita dal ricorrente nel successivo accesso del 25 agosto 2026. Ha inoltre escluso che il giudice dell'ottemperanza potesse integrare la sentenza del giudice ordinario fissando una diversa durata del voucher: l'art. 6, comma 6, del DPCM 28 novembre 2016 dispone che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili sulla Carta dell'anno successivo, mentre non è prevista una durata minima commisurata a due anni scolastici. L'art. 5, comma 3, del medesimo DPCM, relativo alla registrazione dei nuovi beneficiari tra il 1° settembre e il 30 ottobre, riguarda il rilascio fisiologico del bonus e non l'esecuzione di un comando giudiziale. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In attuazione di tale comando giudiziale, il Ministero ha emesso la carta a favore del ricorrente e ha accreditato a suo favore la somma indicata dal Giudice del lavoro.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la domanda è inammissibile perché l'amministrazione aveva già eseguito il comando giudiziale.

  • art. 1175 c.c.

    Piuttosto, avuto riguardo all’obbligo di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ. nei rapporti tra debitore e creditore (che impone al creditore di cooperare all’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore), il ricorrente era onerato della semplice operazione di accedere al proprio «borsellino elettronico» per verificare l’avvenuto accredito del voucher e per spenderlo entro il termine di durata.

    Il dovere di correttezza comporta che il creditore cooperi all'adempimento; nella fattispecie il beneficiario doveva verificare il borsellino elettronico e usare il voucher durante il periodo di disponibilità, senza che fosse necessaria una comunicazione individuale dell'accredito.

  • art. 6, comma 6, DPCM 28 novembre 2016

    Tale disposizione va letta in connessione con il successivo comma 7, secondo cui «Le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno e scolastico successivo», che si giustifica alla luce dell’interesse pubblico alla gestione dei capitoli di bilancio lineare, fluida e non appesantita da residui passivi di durata indeterminata e potenzialmente massivi, avuto riguardo al fatto che la platea dei soggetti interessati dalla carta docente corrisponde ai tutti gli insegnanti delle scuole statali di ogni ordine e grado.

    Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili sulla Carta dell'anno successivo. La disposizione stabilisce il termine finale di utilizzo, ma non attribuisce al voucher una durata minima pari a due anni scolastici.

  • art. 5, comma 3, DPCM 28 novembre 2016

    Si tratta peraltro di una norma che, in considerazione del tenore letterale, pone un onere a carico dei docenti e non un obbligo a carico del Ministero, motivo per cui non può essere valorizzata per ritenere che, come esiste una disposizione che cristallizza il termine finale di durata del bonus (l’art. 6, comma 6, del DPCM 28 novembre 2016), sia previsto anche un termine iniziale che il Ministero è tenuto a osservare.

    La finestra temporale per la registrazione dei nuovi beneficiari riguarda la procedura ordinaria di rilascio del bonus, pone un onere a carico dei docenti e non impone al Ministero un termine iniziale per l'esecuzione di una sentenza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ciò significa che il ricorso in ottemperanza è stato proposto in carenza del presupposto della mancata attuazione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza del Giudice Ordinario passata in giudicato, richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. c).

    L'azione di ottemperanza presuppone la mancata attuazione della decisione passata in giudicato; se l'amministrazione ha già adempiuto, il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna presuppone che l'amministrazione non abbia dato attuazione al comando giudiziale; se la prestazione è stata effettivamente accreditata prima della proposizione del ricorso, la domanda è inammissibile per difetto del presupposto dell'inadempimento.
  • Quando un beneficio economico è reso disponibile su una piattaforma elettronica accessibile al beneficiario, in assenza di una norma che imponga una comunicazione individuale, il creditore deve cooperare all'adempimento verificando la piattaforma e utilizzando la prestazione entro il termine previsto.
  • Il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può integrare o modificare il comando contenuto nella decisione da eseguire, né accertare una durata del beneficio difforme da quella risultante dalla disciplina applicabile.
  • La previsione secondo cui le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili sulla Carta dell'anno successivo non comporta, da sola, che il voucher abbia una durata minima pari ai giorni di due anni scolastici.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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