Sentenza n. 5156/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 265 del 15 gennaio 2026 e n. 352 del 19 gennaio 2025 del T.A.R.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del TAR recanti la condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del TAR, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore quale avvocato antistatario, delle spese di lite liquidate rispettivamente in euro 600,00 ed euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notificazione delle sentenze e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le condizioni per l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. Le sentenze presupposte risultavano passate in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi era inutilmente decorso; inoltre, il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alle sentenze, mediante il pagamento delle somme dovute, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla richiesta della parte interessata. Il giudice ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'adempimento. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.
La disposizione fonda l'azione per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente, nella fattispecie, di procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza amministrativa presupposta sia passata in giudicato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non abbia provato l'adempimento.
- In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti nel titolo, entro un termine assegnato nella sentenza di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando un termine ulteriore decorrente dalla richiesta della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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