Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2441/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del certificato di idoneità per l'esercizio del mestiere di pirotecnico, unitamente alla nota istruttoria della Questura e agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (pirotecnico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 101 del r.d. n. 635/1940. Con il primo motivo ha sostenuto che il certificato costituisce un'attestazione tecnico-abilitativa, rilasciata all'esito della verifica della capacità tecnica, e non una licenza di polizia revocabile per ragioni di inaffidabilità personale; ha quindi dedotto violazione del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, dei principi di legalità, tipicità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta. Con il secondo motivo ha contestato che il materiale esplodente rinvenuto durante un controllo fosse abusivamente detenuto, sostenendo che fosse destinato all'accensione nell'ambito di un evento autorizzato, e ha negato valore decisivo ai procedimenti penali non definitivi richiamati dall'amministrazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria e motivazione, lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'utilizzo di elementi istruttori non sottoposti al contraddittorio, nonché l'insussistenza di ragioni di urgenza qualificate. Con il quarto motivo ha censurato la sproporzione della revoca, l'assenza di un pericolo concreto e attuale, la mancata considerazione di misure meno afflittive e l'omesso bilanciamento tra interesse pubblico e diritti del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo gli ulteriori motivi. Il Collegio ha aderito all'orientamento secondo cui l'art. 101 del r.d. n. 635/1940 distingue tra la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio, soggetta ai requisiti di affidabilità previsti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., e il distinto certificato di idoneità tecnica, necessario quale presupposto tecnico per il rilascio della licenza o per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel settore pirotecnico. La certificazione attesta la capacità tecnica dell'interessato e non può essere revocata sulla base di un autonomo giudizio di inaffidabilità personale, che rileva invece nell'ambito del nulla osta questorile o della licenza di polizia. L'art. 8 del d.l. n. 144/2005 conferma la separazione tra l'accertamento della capacità tecnica, da un lato, e le valutazioni di affidabilità personale del questore, dall'altro; la revoca del nulla osta incide sulla licenza, non sulla certificazione tecnica. Poiché il decreto prefettizio non aveva accertato il venir meno dei requisiti di idoneità tecnica, ma aveva revocato il certificato esclusivamente per un giudizio di inaffidabilità, il provvedimento è stato annullato. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 101 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    La disposizione distingue il certificato di idoneità tecnica dalla licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio; il certificato attesta la capacità tecnica dell'interessato e non è revocabile per un mero giudizio di inaffidabilità personale.

  • artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    I requisiti di affidabilità personale rilevano per le autorizzazioni e licenze di polizia, non per la distinta certificazione di idoneità tecnica.

  • art. 8 d.l. 27 luglio 2005, n. 144

    La revoca del nulla osta ... comporta il suo immediato ritiro

    La disciplina conferma la separazione tra certificato di idoneità tecnica e nulla osta questorile: la revoca del nulla osta incide sulla licenza e non sulla certificazione tecnica.

  • art. 163, comma 2, lett. e), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

    Il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino presuppone sia l'accertamento della capacità tecnica sia il nulla osta questorile concernente le qualità personali.

  • artt. 7, 8, 10-bis e 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le relative censure partecipative e procedimentali sono state assorbite, non essendo necessario esaminarle dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e degli altri soggetti indicati nella motivazione.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Il certificato di idoneità tecnica previsto dall'art. 101 del r.d. n. 635/1940 è distinto dalla licenza di polizia per fabbricare o accendere fuochi d'artificio: il primo accerta la capacità tecnica dell'interessato, mentre la seconda presuppone anche la verifica della sua affidabilità personale.
  • Il potere di revocare una licenza o un nulla osta di polizia per ragioni di inaffidabilità personale non si estende, in assenza di una specifica base normativa, al certificato di idoneità tecnica rilasciato all'esito dell'accertamento della capacità professionale.
  • Nel procedimento relativo al mestiere di fochino, il certificato di idoneità tecnica e il nulla osta questorile costituiscono presupposti autonomi e concorrenti della licenza; la revoca del nulla osta può determinare il ritiro della licenza, ma non incide automaticamente sulla certificazione tecnica.
  • La revoca di un certificato di idoneità tecnica è legittima solo se l'amministrazione accerta il venir meno dei requisiti tecnici che ne avevano giustificato il rilascio; non è sufficiente fondarla esclusivamente su precedenti o vicende personali riferibili all'affidabilità del titolare.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.