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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida, il decreto di rigetto del ricorso gerarchico e il relativo silenzio-rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (conducente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di patente di categoria B, ha impugnato il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Reggio Calabria ha disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada, a seguito di un incidente stradale con lesioni a un pedone e della contestazione delle violazioni degli artt. 140 e 141, comma 2, del Codice della strada. Sono stati dedotti: la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del Codice della strada, dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 141 del Codice della strada, nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e incongruità della motivazione, per non avere l’amministrazione adeguatamente accertato i fatti dell’incidente e la responsabilità del conducente; la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e il difetto di motivazione; la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990, poiché il provvedimento sarebbe stato adottato a distanza di circa un anno dal sinistro e senza una concreta ponderazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento del privato. In particolare, la comunicazione di avvio era stata spedita a un indirizzo incompleto, senza indicazione della lettera e dell’interno, ed era stata restituita per compiuta giacenza; il ricorrente non ne aveva quindi avuto conoscenza né aveva potuto partecipare al procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto decisivo il motivo relativo alla violazione dell’art. 7 della l. 241/1990. Dalla documentazione risultava che la comunicazione di avvio del procedimento era stata inviata a un indirizzo errato e incompleto e non era stata ricevuta dal destinatario. La stessa amministrazione aveva successivamente utilizzato il medesimo indirizzo per notificare il provvedimento finale, che era stato restituito con l’indicazione di indirizzo insufficiente; la Motorizzazione aveva quindi riconosciuto che il conducente non aveva avuto concreta cognizione del provvedimento, poi notificato a mani tramite i Carabinieri. L’omessa comunicazione ha impedito al ricorrente di partecipare al procedimento previsto dall’art. 128, comma 1, del d.lgs. 285/1992, procedimento nel quale l’amministrazione dispone di un potere discrezionale quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica alla guida. Il giudice ha rilevato che, proprio a causa della mancata partecipazione, il provvedimento finale era stato adottato senza esaminare eventuali osservazioni e documenti del privato, inclusa la sua diversa ricostruzione dell’incidente e del comportamento di guida, elementi potenzialmente rilevanti per valutare la sua affidabilità. Sono state compensate integralmente le spese di lite. È stata confermata l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore secondo quanto indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    conferisce all’amministrazione il potere discrezionale di dare avvio al procedimento nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica del soggetto alla guida

    La revisione della patente presuppone l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, che deve essere esercitato all’esito di un procedimento rispettoso della partecipazione dell’interessato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve consentire al destinatario di conoscere effettivamente il procedimento e di parteciparvi; l’invio a un indirizzo errato o incompleto, dal quale la comunicazione non sia ricevuta, non soddisfa tale garanzia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di revisione deve essere sorretto da adeguata motivazione, anche in relazione agli elementi emersi nel procedimento e agli eventuali apporti partecipativi dell’interessato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    L’azione amministrativa deve conformarsi ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con il cittadino; il provvedimento impugnato è stato censurato anche sotto tale profilo.

  • art. 140 Codice della strada

    La violazione contestata in relazione alla circolazione stradale costituisce uno degli elementi posti dall’amministrazione a fondamento del procedimento di revisione.

  • art. 141, comma 2, Codice della strada

    La violazione contestata è stata richiamata nel procedimento, ma il giudice non ha deciso autonomamente la questione relativa alla sua sussistenza, essendo risultato decisivo il vizio partecipativo.

  • art. 2700 c.c.

    La questione relativa all’efficacia probatoria del verbale di polizia è stata dedotta dal ricorrente, ma non costituisce la ratio decidendi dell’accoglimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione della patente ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada, la comunicazione di avvio deve essere concretamente idonea a raggiungere l’interessato; l’invio a un indirizzo incompleto o errato, dal quale la comunicazione non sia ricevuta, determina la violazione delle garanzie partecipative.
  • Quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di disporre la revisione della patente, l’interessato deve essere posto in condizione di presentare osservazioni e documenti sulla propria idoneità tecnica e sull’affidabilità alla guida.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente assume rilevanza invalidante quando impedisce al destinatario di fornire elementi potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione amministrativa relativa ai presupposti del provvedimento.
  • Il provvedimento finale adottato senza consentire la partecipazione dell’interessato può risultare viziato anche per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’amministrazione non ha potuto esaminare gli apporti partecipativi che il privato avrebbe potuto presentare.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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