Cassazione Penale, Ordinanza n. 04920/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il termine per proporre impugnazione era spirato il 31 luglio 2025 e che la disciplina dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non era applicabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione di sostanze stupefacenti presso l'abitazione ove era ristretto in regime di detenzione domiciliare, con riferimento a eroina e cocaina, con applicazione anche dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater, c.p. Il ricorso per cassazione è stato tuttavia proposto oltre il termine di legge: la decisione della Corte di appello è stata emessa il 16 giugno 2025 e depositata il 20 giugno 2025, con termine di 15 giorni per il deposito della motivazione; il termine per impugnare scadeva quindi il 31 luglio 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 4 agosto 2025. Il ricorrente non poteva beneficiare dell'allungamento di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., perché la sentenza di appello non era stata resa in contumacia, ma in udienza con imputato presente in videoconferenza mentre era sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione di sostanze stupefacenti, nel caso concreto eroina e cocaina detenute nell'abitazione dell'imputato.
aggravante contestata e ritenuta in sentenza di merito, richiamata nel capo di imputazione riportato nell'ordinanza.
l'aumento di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica quando la sentenza di appello è stata emessa in udienza con imputato presente in videoconferenza.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in ragione delle cause dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine per impugnare, che decorre dalla data di deposito della motivazione secondo i termini ordinari applicabili al caso concreto.
- L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. opera solo nei casi espressamente contemplati dalla norma e non può essere esteso a ipotesi diverse, come quella dell'imputato presente in videoconferenza all'udienza di appello.
- La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, anche oltre il massimo edittale ordinario nei limiti consentiti dalla legge.
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