Cassazione Penale, Ordinanza n. 13417/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il ricorrente articolava quattro motivi, ma nel testo emergono in modo esplicito soprattutto il primo e il quarto: con il primo lamentava la mancata pronuncia assolutoria, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e la non correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito; con il quarto contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure sono generiche e mirano a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sia sulla responsabilità, con riferimento alla mancata giustificazione del possesso degli oggetti, sia sull'esclusione della circostanza attenuante della lieve entità e, conseguentemente, della particolare tenuità del fatto, valorizzando natura e pluralità degli oggetti rinvenuti e i precedenti dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e comunque dirette a una rivalutazione del merito; ha confermato il percorso argomentativo della sentenza d'appello sia sulla responsabilità per il reato contestato sia sul diniego della lieve entità, della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere/arma impropria; la Corte valuta la congruità della motivazione di merito sulla responsabilità e sulla mancanza di giustificazione del possesso.
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
La mancata riconduzione del fatto alla lieve entità è valorizzata come elemento ostativo sia al riconoscimento dell'attenuante sia alla declaratoria di particolare tenuità del fatto.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito neghi la lieve entità del fatto e motivi con riferimento alla natura e pluralità degli oggetti e ai precedenti dell'imputato.
Per le attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma, sufficiente a fondare il diniego del beneficio.
La Corte ribadisce i limiti del giudizio di legittimità: non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione della persuasività o del peso delle prove, ma solo vizi di motivazione nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili doglianze che mirano soltanto a contrapporre una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando non presenti mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi; restano invece inammissibili le censure che investono la persuasività o la puntualità dell'argomentazione.
- Nel caso di porto abusivo di arma impropria o oggetto atto ad offendere, il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto può impedire anche il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., specie se il giudice valorizza natura, pluralità degli oggetti e precedenti dell'imputato.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di esaminare in modo analitico tutti gli altri elementi potenzialmente rilevanti.
- Le censure difensive sono inammissibili quando restano generiche e non si confrontano in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
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