Cassazione Penale, Sentenza n. 42232/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ronga impugna la sentenza per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e per errata qualificazione del suo comportamento come concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti. Sostiene che la responsabilità sarebbe stata basata soltanto sulla convivenza col figlio, che quest'ultimo si era assunto la responsabilità esclusiva e che elementi come la disponibilità del telecomando e il colloquio telefonico (in cui informava il difensore del ritrovamento prima del reperimento materiale) non provano un contributo attivo: al più indicherebbero mera consapevolezza/connivenza non punibile. Invoca altresì violazione degli artt. 73 DPR 309/1990 e 110 c.p., ritenendo non configurabile alcun concorso morale per mancanza di apporto causale attivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello), considerandole come un corpo motivazionale unitario ("doppia conforme"). La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione che ha qualificato la condotta di Ronga come concorso nella detenzione, valorizzando elementi convergenti: la conoscenza della natura delle sostanze (cocaina e marijuana) dimostrata dall'informazione al difensore prima del ritrovamento materiale, la particolarità e sofisticazione del nascondiglio (cassetto nel muro azionabile elettricamente), le dichiarazioni del figlio e le incongruenze della versione difensiva. Ha escluso che la mera convivenza o la disponibilità del telecomando al figlio siano sufficienti a escludere il concorso quando esistono altri indizi di partecipazione attiva. Conseguentemente è stata confermata la condanna a 4 anni di reclusione e a euro 20.000 di multa con conferma delle ulteriori statuizioni e la condanna alle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Rilevanza della motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello abbia adeguatamente aderito e incorporato la motivazione di primo grado, formando un corpo motivazionale unitario che risponde alle deduzioni difensive.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma-sfondo sulla detenzione di sostanze stupefacenti: applicata in combinato disposto con l'art. 110 c.p. per configurare il concorso nella detenzione quando sussistono elementi che indicano un apporto consapevole e agevolativo.
Regola il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il concorso possa sussistere non solo per atti materiali ma anche per apporto morale o agevolativo che rafforzi la condotta dell'autore materiale.
Principio secondo cui la mera omissione/non opposizione non è di per sé sufficiente a configurare responsabilità penale; occorre invece un contributo causale o una volontà di adesione, elementi che la corte ha ritenuto acquisiti nel caso concreto.
Regola le spese processuali: a seguito del rigetto del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La sola convivenza con il detentore di stupefacenti non è automaticamente sufficiente a fondare una condanna: serve ulteriore elemento indiziario che dimostri una partecipazione consapevole o un apporto agevolativo.
- La conoscenza specifica della natura e della presenza della droga (es. dichiarazioni o comportamenti che indicano consapevolezza prima del ritrovamento) costituisce un indizio forte di cointeressenza.
- L'esistenza di un nascondiglio sofisticato e l'apporto all'occultamento o alla sua disponibilità nell'ambito della casa familiare possono essere valutati come contributo rilevante per il concorso, se inseriti in un quadro indiziario coerente.
- La mera disponibilità materiale di un oggetto (es. telecomando) da parte di terzi non esclude né prova da sola la partecipazione dell'imputato; va valutata insieme ad altri fatti e dichiarazioni.
- In Cassazione la critica sulle valutazioni di fatto è limitata: non è consentito sovrapporre una diversa lettura logica delle prove quando i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione; pertanto le censure che mirano a riconsiderare le prove sono difficilmente accolte se la motivazione è complessivamente coerente.
- Per sostenere l'esistenza del concorso occorre dimostrare (anche mediante indizi convergenti) la volontà di adesione o un apporto che abbia rilevanza causale o di rafforzamento dell'attività del detentore.
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