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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23579/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della delibera n.19715/31.08.2016 con cui la CONSOB ha irrogato a PricewaterhouseCoopers s.p.a. una sanzione pecuniaria complessiva di euro 540.000 per presunte violazioni di numerosi Principi di revisione in occasione della revisione dei bilanci al 31.12.2011 e 31.12.2012 di Banca delle Marche e Medioleasing. Le censure riguardavano, in particolare: tardività della contestazione (violazione del termine di 180 giorni ex art.195 TUF), violazione del diritto di difesa/contraddittorio e accesso tardivo a documenti, e nel merito contestazioni tecniche alle attività di revisione (eventi successivi, rapporti con il collegio sindacale, attività preliminari, omissioni nei tests of control e tests of details, mancata verifica di controlli chiave, quadrature dei crediti deteriorati, adeguatezza del lavoro nel 2012 in relazione al livello di comfort) nonché l'anomalia della misura della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di PricewaterhouseCoopers confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano (n.5448/2017): è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da Fabrizio Piva per carenza di legittimazione; è stato rigettato il ricorso della società con conseguente integrale conferma della delibera CONSOB che aveva irrogato la sanzione di €540.000 e condanna alle spese. La Corte ha ritenuto tempestiva la contestazione (ha individuato il dies a quo nella data successiva alla conclusione dell'ispezione, 3 settembre 2015, e non nel 28 aprile 2015), ha ritenuto non provata una lesione tale del diritto di difesa dovuta alla tardiva ostensione di atti da parte della CONSOB (in mancanza della "prova di resistenza" ossia della dimostrazione che l'accesso tempestivo avrebbe mutato l'esito), e ha confermato le contestazioni di violazione di numerosi Principi di revisione (tra gli altri ISA/Principi n.240, 260, 300, 315, 330, 500, 530, 560) per omissioni documentali, carenze nei test programmati (incluso il walkthrough test), valutazioni di rischio inappropriate e controlli non adeguatamente verificati. La congruità della sanzione è stata ritenuta adeguata in relazione all'interesse pubblico e alla gravità delle carenze rilevate.

Norme richiamate

  • Testo unico della finanza (TUF) - d.lgs. 58/1998, art. 195

    Disciplina la procedura sanzionatoria nel settore dei mercati finanziari; il termine decadenziale di 180 giorni per la contestazione va fatto decorrere dal momento in cui l'accertamento si è concretamente potuto tradurre in decisione, tenendo conto della complessità e delle integrazioni istruttorie necessarie

  • D.lgs. 39/2010 (attuazione direttiva 2006/43/CE), art. 26 (ultimo comma) e capo VIII

    Estende all'attività di revisione la disciplina procedurale dell'art.195 TUF e attribuisce alla CONSOB la competenza sanzionatoria nei confronti dei revisori; stabilisce che ai procedimenti sanzionatori si applicano i termini e le regole di cui all'art.195 TUF

  • D.lgs. 39/2010, art. 11

    "La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea..."

    Pone come riferimento i principi di revisione (ISA/standard riconosciuti) come criteri tecnici di correttezza dell'attività di revisione; le valutazioni del revisore devono essere coerenti con tali principi

  • D.lgs. 39/2010, art. 14

    Definisce il contenuto e gli obblighi della relazione di revisione e i poteri di accesso del revisore a documenti e notizie utili, nonché la conservazione delle carte di lavoro; inquadra doveri e responsabilità del revisore nella formazione del giudizio sul bilancio

  • D.lgs. 39/2010, art. 15

    Stabilisce la responsabilità (anche verso terzi) del revisore e della società di revisione per i danni derivanti dall'inadempimento ai doveri di revisione; valorizza la funzione di garanzia del revisore per la tutela del mercato

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di ricorso per cassazione)

    Permette il gravame per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione; la Corte di legittimità esercita un sindacato limitato sui motivi di fatto e sulla motivazione del giudice di merito, ammettendo in particolare l'esame di anomalie motivazionali estreme

  • Costituzione italiana, artt. 3 e 24

    Riferimenti costituzionali richiamati rispetto ai principi di uguaglianza e al diritto di difesa, valutati in rapporto alla disciplina procedurale amministrativa e alla necessità di bilanciamento con altri interessi pubblici

Massime di principio

  • Il termine di 180 giorni per la contestazione da parte dell'autorità amministrativa decorre dal momento in cui l'accertamento si è concretamente potuto tradurre in decisione: la mera conclusione tecnica di un'ispezione non coincide necessariamente con il dies a quo se sono necessarie ulteriori valutazioni o integrazioni istruttorie.
  • La violazione del diritto di accesso a documenti o del contraddittorio in sede amministrativa invalida il procedimento solo se il destinatario dimostra concretamente ("prova di resistenza") che l'omessa o tardiva conoscenza degli elementi avrebbe potuto alterare l'esito del procedimento.
  • Nelle contestazioni tecniche sull'operato del revisore, il giudice valorizza i principi di revisione (ISA) come parametri di giudizio: omissioni nella pianificazione, nella documentazione, nei tests of control o of details, o nella verifica di controlli chiave, possono integrare violazioni sanzionabili.
  • La società di revisione ha l'onere di documentare i criteri e le ragioni delle scelte metodologiche (es. scelte di campionamento, non esecuzione di walkthrough) e di considerare gli accertamenti di autorità di vigilanza: insufficiente motivazione o scelte incongrue possono essere considerate inadempimenti.
  • La valutazione della congruità della sanzione spetta al giudice del merito che tiene conto del complesso degli addebiti e dell'interesse pubblico; il sindacato di legittimità sulla misura è limitato se la motivazione del giudice di merito è adeguata.
  • Solo il soggetto direttamente destinatario della contestazione/sanzione ha legittimazione ad impugnare; terzi o persone non direttamente sanzionate rischiano l'inammissibilità per carenza di interesse o legittimazione.

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