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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34649/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato: il giudice di primo grado aveva riconosciuto alla lavoratrice differenze retributive e aveva ritenuto giustificate le dimissioni per giusta causa, condannando la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; aveva inoltre regolato le spese in modo sfavorevole alla società solo in parte. La corte d’appello, invece, ha escluso la giusta causa delle dimissioni, ha negato l’indennità sostitutiva del preavviso e ha rigettato anche la domanda risarcitoria riproposta in via incidentale dalla lavoratrice, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi. In cassazione la lavoratrice ha censurato la sentenza con un motivo formalmente rubricato come omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non grave l’inadempimento datoriale relativo alla mancata corresponsione di ratei della tredicesima, pur qualificandolo come inadempimento ex art. 125 CCNL. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese, sostenendo che non vi fosse reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura era formulata secondo il vecchio paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e, comunque, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta dalla corte d’appello: la riforma parziale della sentenza di primo grado consentiva al giudice di appello di rideterminare integralmente le spese tenendo conto dell’esito complessivo della lite, nel quale la lavoratrice era rimasta comunque parzialmente vittoriosa per le differenze retributive riconosciute. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La disciplina del preavviso viene richiamata dalla corte territoriale e considerata incompatibile con il rapporto a termine; la Cassazione riporta tale passaggio senza rimetterlo in discussione nel merito.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    La compensazione delle spese è giustificata dalla reciproca soccombenza derivante dall’accoglimento parziale delle pretese attoree e dalla parziale riforma della decisione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo; non è più consentita una censura per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. va letta secondo i canoni ermeneutici ordinari, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente quale norma di riferimento generale sul riparto dell’onere della prova, nell’ambito della ricostruzione del motivo della ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    La doglianza incidentale è stata proposta come violazione della regola della soccombenza nelle spese; la Corte ne ha escluso la fondatezza perché la riforma parziale legittimava una nuova regolazione complessiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale oggi deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure volte a ottenere una rivalutazione del merito o a denunciare la sola insufficienza della motivazione.
  • La deduzione di una motivazione contraddittoria non è sufficiente se non si confronta in modo puntuale con l’intero percorso argomentativo della sentenza impugnata e, in sostanza, mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando il giudice d’appello riforma anche solo parzialmente la sentenza di primo grado, può rideterminare integralmente la regolazione delle spese di lite valutando l’esito complessivo della controversia, anche ai fini della compensazione per reciproca soccombenza.
  • La reciproca soccombenza può sussistere anche se una parte risulta vittoriosa solo su una porzione delle domande originarie, mentre l’altra ottiene l’accoglimento di capi decisivi in grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieDimissioniSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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