Cassazione Civile, Ordinanza n. 13476/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l'equa riparazione per l'asserita eccessiva durata del procedimento volto a ottenere il pagamento, con distrazione, delle spese di lite liquidate in suo favore nel giudizio presupposto. La domanda era stata respinta in primo grado e, in appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la pretesa nei confronti del Ministero della giustizia, ritenendo che il ricorrente non fosse stato parte dei giudizi di cognizione presupposti, e aveva accolto solo nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per la fase esecutiva eccedente la ragionevole durata. Con un unico motivo il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello travisato il processo presupposto e omesso di considerare che la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. gli avrebbe attribuito la qualità di parte; violazione degli artt. 1-bis e 3, comma 1, L. n. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1, CEDU; omessa applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019, sostenendo che la fase cognitiva sulla distrazione e quella esecutiva dovessero essere considerate unitariamente e che il diritto alla ragionevole durata spettasse anche in relazione a tale vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente incidentale e accessoria, non introduce un autonomo giudizio né rende il difensore parte del processo presupposto ai fini dell'equa riparazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità del principio invocato sulle fasi cognitiva ed esecutiva elaborate per i crediti indennitari Pinto, perché qui si trattava di un credito per spese di lite e non di un credito indennitario. Ha infine ribadito che l'art. 6 CEDU tutela il diritto alla ragionevole durata del "suo" processo, non di un processo altrui a cui il soggetto sia interessato senza esserne parte in senso stretto. Confermata quindi la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'istanza di distrazione delle spese non dà vita a un autonomo procedimento, ma sollecita il potere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese; ha natura incidentale e accessoria.
Sono evocati dal ricorrente per lamentare omessa decisione e travisamento della domanda; la Corte non ravvisa la dedotta violazione, ritenendo corretta la ricostruzione del thema decidendum.
È richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla ragionevole durata; la Corte applica la legge Pinto nei limiti del processo di cui il soggetto sia effettivamente parte.
art. 3, comma 1, L. n. 89/2001
Il diritto all'equa riparazione presuppone la qualità di parte del processo presupposto e la sua eccessiva durata.
art. 6, par. 1, CEDU
Il diritto è quello a che si svolga in tempi ragionevoli il proprio processo, non quello altrui, anche se il soggetto vi abbia interesse sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. è una domanda accessoria e incidentale, priva di autonomia sostanziale e processuale, sicché non attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio principale.
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, rileva solo il processo nel quale il richiedente sia parte in senso stretto; non è sufficiente un mero interesse economico o professionale al suo esito.
- I principi elaborati in tema di saldatura tra fase di cognizione ed esecuzione nei giudizi indennitari non sono automaticamente estensibili a controversie aventi ad oggetto crediti diversi, come il pagamento di spese di lite distratte.
- L'art. 6, par. 1, CEDU tutela la ragionevole durata del processo proprio del richiedente e non consente di invocare l'eccessiva durata di un procedimento altrui al quale si sia estranei come parte.
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