Sentenza n. 500/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: a) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Belmonte Mezzagno (assunta con i poteri del consiglio comunale) n. 1 del 2 marzo 2021, prot. n. 3923, notificata in data 3 marzo 2023, con la quale sono state annullate in autotutela le deliberazioni n. 24 del 27 ottobre 2020 e n. 25 del 25 novembre 2020 del Commissario Straordinario (assunte con i poteri del consiglio comunale) nella parte relativa alla nomina del dott. -OMISSIS- come componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per il triennio 2020 - 2023; b) dell'allegato A all'avviso pubblico del 29 luglio 2020 nella parte in cui si prevede la dichiarazione di accettazione della condizione di automatica decadenza dalla nomina (a revisore dei conti del Comune di Belmonte Mezzagno) qualora, in sede di verifica una o più dichiarazioni fossero risultate non veritiere, senza prevedere che la decadenza riguardasse la nomina immediatamente e direttamente conseguente alla dichiara-zione non veritiera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela della nomina a componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti e contro la clausola dell’avviso pubblico relativa alla decadenza automatica in caso di dichiarazioni non veritiere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva indetto una procedura per la nomina, mediante sorteggio, del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020-2023, richiedendo, tra l’altro, lo svolgimento di almeno un incarico triennale di revisore presso enti locali. Il ricorrente aveva dichiarato di avere svolto incarichi triennali presso quattro Comuni, ma il Comune di Belmonte Mezzagno aveva accertato che l’incarico presso Porto Empedocle era durato dal 16 agosto 2016 all’8 aprile 2018, e quindi meno di tre anni. Dopo l’avvio del procedimento e l’acquisizione delle osservazioni dell’interessato, il Commissario straordinario aveva annullato le precedenti deliberazioni di nomina, limitatamente alla posizione del ricorrente, disponendo la nomina del primo sostituto estratto. Il ricorrente aveva dedotto in primo grado vizi procedimentali, violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione sull’interesse pubblico e mancata ponderazione dell’affidamento, erronea applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, irrilevanza della dichiarazione non veritiera poiché gli altri tre incarichi triennali sarebbero stati sufficienti a integrare il requisito minimo, illegittimità della caducazione della nomina a componente per una vicenda eventualmente rilevante solo ai fini della presidenza del Collegio, contraddittorietà sul trattamento economico e domanda risarcitoria. In appello ha censurato specificamente il rigetto relativo alla rilevanza della dichiarazione non veritiera e alla configurabilità del falso innocuo, sostenendo l’assenza di nesso causale tra la dichiarazione concernente Porto Empedocle e la nomina a componente. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione specifica di autonomi capi della sentenza e ha difeso la legittimità della decadenza sia ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 sia in forza della clausola dell’avviso pubblico accettata dal candidato.
La decisione
Il CGARS ha parzialmente accolto l’eccezione del Comune limitatamente alla delimitazione dell’oggetto dell’appello. Ha rilevato che l’appellante non aveva specificamente censurato i capi della sentenza relativi ai vizi procedimentali, all’inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e al trattamento economico della presidenza; tali questioni sono rimaste fuori dal thema decidendum per formazione del giudicato interno o comunque per mancata devoluzione specifica. L’appello non è stato però dichiarato integralmente inammissibile, poiché risultava adeguatamente devoluta la questione centrale concernente l’irrilevanza della dichiarazione non veritiera e il falso innocuo. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 richiede una correlazione causale tra dichiarazione non veritiera e beneficio conseguito: la decadenza non opera per qualsiasi inesattezza, ma solo quando la dichiarazione sia necessaria o comunque rilevante, anche potenzialmente, per l’attribuzione dell’utilità. Ha tuttavia escluso che tale principio consenta di neutralizzare ex post ogni dichiarazione falsa quando il candidato possieda aliunde il requisito minimo. La dichiarazione contestata riguardava proprio un elemento professionale richiesto dalla procedura, era stata resa nel modello di autocertificazione e contribuiva alla rappresentazione complessiva della posizione del candidato. Inoltre, il beneficio conseguito comprendeva non solo la nomina a componente, ma anche la presidenza del Collegio, rispetto alla quale l’incarico dichiarato presso Porto Empedocle poteva assumere rilievo. L’appellante non aveva dimostrato che, espunto tale incarico, sarebbe stato comunque individuato quale presidente. Il Collegio ha valorizzato anche l’autonoma clausola della lex specialis, accettata con la domanda di partecipazione, che prevedeva la decadenza automatica in caso di non veridicità di una o più dichiarazioni. La clausola è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, perché diretta a garantire l’affidabilità del soggetto destinato a svolgere funzioni di controllo contabile dell’ente locale. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché l’accertata legittimità della decadenza escludeva l’illegittimità dell’attività amministrativa e, quindi, il presupposto della responsabilità della pubblica amministrazione; inoltre, il compenso futuro non costituiva un’utilità patrimoniale acquisita incondizionatamente per l’intera durata del mandato. L’appello è stato definitivamente respinto. Le spese sono state compensate; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti “sulla base” della dichiarazione non veritiera
La decadenza richiede una correlazione causale tra la dichiarazione non veritiera e il beneficio; non opera per inesattezze del tutto estranee e prive di incidenza, anche potenziale, sull’utilità conseguita.
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È richiamato quale disposizione concernente la responsabilità per dichiarazioni mendaci rese nelle autocertificazioni.
artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Sono richiamati quali disposizioni in base alle quali erano state rese le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
La questione relativa ai presupposti dell’annullamento d’ufficio non è stata esaminata nel merito in appello, perché il relativo capo della sentenza di primo grado non era stato specificamente impugnato.
Impone la specificità dei motivi di appello e la critica puntuale delle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di primo grado o il rinvio per relationem non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello, l’appellante deve censurare in modo specifico ciascuna ratio decidendi autonoma idonea a sorreggere la sentenza; l’omessa impugnazione determina la stabilizzazione del relativo capo e preclude l’esame delle questioni non devolute.
- La decadenza prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 presuppone che la dichiarazione non veritiera abbia avuto un rapporto di necessità o almeno di concreta incidenza potenziale con il beneficio conseguito; non è sufficiente la mera non veridicità considerata isolatamente.
- Il falso innocuo è configurabile soltanto quando il dato non veritiero sia effettivamente estraneo alla procedura, non richiesto, non valutabile e privo di qualsiasi incidenza, anche potenziale, sull’assetto procedimentale e sull’utilità attribuita. Non ricorre quando la dichiarazione falsa riguardi un requisito o un elemento professionale richiesto dalla procedura e concorra alla rappresentazione complessiva della posizione del candidato.
- Il possesso aliunde del requisito minimo non esclude automaticamente la rilevanza della dichiarazione mendace quando il beneficio conseguito abbia contenuto ulteriore rispetto alla mera ammissione o nomina, oppure quando la dichiarazione abbia inciso sulla posizione complessivamente attribuita al candidato.
- Una clausola della lex specialis che preveda la decadenza dalla nomina per la non veridicità di una o più dichiarazioni può costituire autonoma base della decadenza, purché sia funzionale all’affidabilità richiesta dalla procedura e non risulti irragionevole o sproporzionata; nelle procedure per funzioni di controllo pubblico, la veridicità delle autodichiarazioni costituisce un presupposto sostanziale dell’affidamento dell’amministrazione.
- Quando la cessazione anticipata dall’incarico è legittima, non è risarcibile il compenso che il soggetto avrebbe percepito sino alla scadenza naturale, poiché tale utilità è subordinata alla permanenza legittima nell’ufficio e all’effettivo svolgimento delle funzioni.
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