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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02156/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni compiute da una società poi fallita in favore di un istituto di credito, consistenti nella cessione di crediti verso una USL e nel rilascio di mandati irrevocabili all'incasso, che il curatore ha qualificato come pagamenti con mezzi anormali ex art. 67 l.fall. nella formulazione applicabile ratione temporis. Il curatore ha chiesto la revoca fallimentare di tali atti e la restituzione delle somme o del loro controvalore. In via subordinata, ha esteso le domande anche alle banche che avevano ricevuto, tramite la medesima operazione, parte delle somme riscosse dall'istituto originario, sostenendo che anche questi pagamenti erano revocabili o che comunque doveva disporsi la restituzione delle somme percepite. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda verso la banca originaria, limitando la revoca alla sola quota effettivamente trattenuta da essa, e aveva escluso l'estensibilità della revocatoria alle altre banche. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la mancata revoca dell'intero meccanismo satisfattorio, assumendo che cessione di credito, mandato irrevocabile e delegazione di pagamento formassero un negozio misto revocabile nel suo complesso; 2) il rigetto dell'appello incidentale sulla pretesa restitutoria verso le banche chiamate in causa, sostenendo che anche rispetto a loro la domanda subordinata dovesse essere ricondotta all'art. 67 l.fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la limitazione della revoca alle sole somme effettivamente percepite dall'istituto originario, perché le banche chiamate in causa non erano parte delle cessioni di credito e dei mandati irrevocabili all'incasso; inoltre, rispetto alle somme da esse ricevute, il curatore non aveva specificamente impugnato la delegazione di pagamento che aveva costituito il distinto meccanismo satisfattorio. La Corte ha precisato che, sebbene l'effetto restitutorio della revocatoria possa riguardare il denaro incassato dal terzo soccombente, nel caso concreto la domanda non comprendeva la revoca del diverso negozio di delegazione di pagamento. Ha quindi confermato l'impostazione della Corte territoriale sul punto sostanziale, rettificando solo la motivazione nella parte in cui parlava di ultrapetizione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    È revocabile, nella disciplina previgente, il pagamento di debiti scaduti ed esigibili eseguito con mezzi anormali; la revoca colpisce il meccanismo satisfattorio concretamente impugnato e non automaticamente ogni atto collegato se non specificamente dedotto.

  • art. 71 l.fall.

    L'azione revocatoria fallimentare comporta l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto dal terzo soccombente; la restituzione può avere ad oggetto il bene o il denaro incassato.

  • art. 70 l.fall.

    La disciplina post riforma conferma la regola restitutoria con riguardo alla revocatoria fallimentare.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che cessione e pagamento erano inseriti in un assetto negoziale complesso assimilabile ad accollo o delegazione.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del mandato irrevocabile all'incasso.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la conseguente aggressione della garanzia patrimoniale verso i terzi beneficiari.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di par condicio creditorum.

  • art. 269 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte territoriale in relazione ai presupposti per la chiamata del terzo; la Cassazione ha però considerato assorbente la diversa ragione decisoria.

  • art. 106 cod. proc. civ.

    La chiamata del terzo su istanza di parte è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile come tale in cassazione.

  • art. 384, u.c., cod. proc. civ.

    La Corte ha rettificato il passaggio motivazionale della sentenza d'appello pur confermando il dispositivo sostanziale.

  • art. 92, 2° co., cod. proc. civ.

    Richiamato per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella revocatoria fallimentare, la restituzione conseguente alla revoca deve essere parametrata al bene o al denaro effettivamente acquisito dal terzo soccombente e non si estende automaticamente a soggetti terzi estranei agli atti impugnati.
  • Se il meccanismo satisfattorio è composto da più negozi distinti, ciascuno deve essere specificamente investito dalla domanda revocatoria: la revoca di cessione di credito o mandato all'incasso non implica, di per sé, la revoca della successiva delegazione di pagamento verso altri beneficiari.
  • La mera domanda di restituzione delle somme percepite da terzi non equivale, senza adeguata allegazione e impugnazione del relativo titolo, a una domanda di revoca dell'atto da cui quelle somme derivano.
  • Il pagamento eseguito mediante strumenti o schemi negoziali anomali può essere revocato ai sensi dell'art. 67 l.fall. solo se il mezzo anomalo concretamente dedotto è quello oggetto della domanda e della prova; l'anormalità del pagamento va valutata sul complessivo assetto satisfattorio posto in essere.
  • La chiamata del terzo ad istanza di parte ex art. 106 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non costituisce, di regola, un autonomo punto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaChiamata del terzoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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