Cassazione Civile, Ordinanza n. 31273/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico, che aveva frequentato un corso di specializzazione in radiologia e diagnostica per immagini negli anni accademici 1986-1990, aveva agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere una somma a titolo di adeguata remunerazione/risarcimento dei danni da mancata attuazione delle direttive europee in materia di retribuzione dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la resistente al pagamento di euro 44.415,28 oltre interessi. In appello, però, la domanda era stata rigettata per prescrizione, ritenendo decorso il termine decennale dal 27 ottobre 1999. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e degli artt. 1173, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'individuare il dies a quo della prescrizione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme a una giurisprudenza di legittimità consolidata sulla decorrenza della prescrizione nelle domande dei medici specializzandi anteriori al 1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la proposta di definizione anticipata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla questione della prescrizione del diritto azionato. Non ha liquidato le spese del giudizio di legittimità perché la Presidenza del Consiglio dei ministri si era costituita con mero atto. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al versamento di euro 1.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e le critiche non offrivano elementi per mutare l'orientamento.
È richiamata la definizione anticipata del ricorso mediante proposta del consigliere relatore.
È richiamata la trattazione in camera di consiglio a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.
È stata disposta la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Invocato dal ricorrente per sostenere la natura e la decorrenza del diritto azionato.
Invocato per contestare l'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione.
Invocato come norma sul termine di prescrizione decennale.
direttiva 75/362/CEE
Richiamata quale fonte europea della pretesa all'adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
direttiva 75/363/CEE
Richiamata quale fonte europea della pretesa all'adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
Richiamata quale fonte europea della pretesa all'adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
È indicata come data di entrata in vigore rilevante per la decorrenza del termine di prescrizione secondo la giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità ormai consolidato e il ricorrente non introduce argomenti idonei a indurre un revirement.
- In tema di domande dei medici specializzandi per la mancata attuazione delle direttive europee sulla retribuzione, la decorrenza della prescrizione è stata ritenuta dalla Corte conforme a un indirizzo giurisprudenziale stabile, non superabile con censure meramente reiterative.
- Quando la parte resistente deposita solo un atto di costituzione senza svolgere effettiva difesa, la Corte può non liquidare le spese del giudizio di legittimità.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, possono trovare applicazione sia la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende sia il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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