Cassazione Civile, Ordinanza n. 31875/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione dal 2003/2004 aveva convenuto varie amministrazioni e l'università chiedendo differenze retributive per ciascun anno di specializzazione, l'inquadramento nel contratto di formazione-lavoro, il risarcimento del danno e il pagamento di quanto asseritamente non percepito per mancata rideterminazione triennale e indicizzazione annuale della borsa di studio. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il Ministero competente al risarcimento della differenza tra quanto percepito fino all'a.a. 2006/2007, incrementato della rideterminazione triennale, e quanto dovuto secondo i DPCM del 2007. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del Ministero, ritenendo non applicabile retroattivamente il DPCM del 2007 e affermando che il d.lgs. n. 368/1999 costituiva adempimento solo parziale e tardivo della direttiva europea. In cassazione il Ministero ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, 32, comma 12, l. n. 449/1997 e 36, comma 1, l. n. 289/2002, sostenendo che, per le scuole di specializzazione iniziate nell'a.a. 2003/2004, la borsa di studio non era soggetta ad adeguamento triennale; quindi la Corte territoriale aveva errato nel riconoscere il risarcimento fondato su tale differenza economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Ha affermato che, per i medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005, la borsa di studio non è soggetta all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, poiché le leggi successive hanno consolidato il finanziamento ed escluso integralmente l'applicazione di quella norma. Ha inoltre ribadito che il nuovo trattamento economico previsto dall'art. 39 d.lgs. n. 368/1999 si applica solo ai medici iscritti a decorrere dall'a.a. 2006/2007. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del medico specializzando. Ha infine disposto la compensazione delle spese di lite di merito e di legittimità per la sopravvenienza della giurisprudenza decisiva nel corso della causa.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991
l'adeguamento triennale della borsa di studio non si applica ai medici specializzandi iscritti negli anni coperti dalla disciplina previgente, in quanto è stato escluso dalle norme successive che hanno consolidato il finanziamento
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dal d.lgs. n. 257/1991
art. 36, comma 1, l. n. 289/2002
ha confermato l'esclusione dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991 al trattamento economico dei medici specializzandi
la disciplina del nuovo trattamento economico dei medici specializzandi si applica solo, per effetto dei differimenti, agli iscritti a decorrere dall'a.a. 2006/2007
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Direttiva 93/16/CEE
non impone uniformità di disciplina o di trattamento economico tale da fondare le pretese del ricorrente in periodi antecedenti
Massime di principio
- Per i medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici dal 1998 al 2005, la borsa di studio resta disciplinata dal d.lgs. n. 257/1991 senza applicazione dell'adeguamento triennale, poiché la legislazione successiva ha escluso tale meccanismo.
- La disciplina del trattamento economico introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 si applica solo agli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'a.a. 2006/2007, in forza dei differimenti normativi intervenuti.
- Il differimento dell'entrata in vigore di una riforma non integra di per sé irragionevolezza o disparità di trattamento, quando il legislatore abbia scelto consapevolmente di posticiparne gli effetti.
- Non è configurabile disparità di trattamento, ai fini della misura della borsa di studio, tra specializzandi italiani, specializzandi di altri Paesi europei e medici neoassunti del SSN, se le situazioni giuridiche poste a raffronto non sono comparabili.
- Quando la questione è definita da un orientamento ormai consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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