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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24095/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia. In un primo giudizio la Corte d'appello aveva riconosciuto la giusta causa del recesso dell'agente, disponendo a carico della società il pagamento di varie voci: indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela, FIRR, indennità meritocratica, oltre a differenze provvigionali e provvigioni per alcuni mesi del 2008. La Cassazione, con precedente ordinanza rescindente, aveva accolto due motivi della società e rinviato alla Corte d'appello per nuovo esame della portata temporale della 'Tabella compensi 2006' e della sussistenza della giusta causa del recesso. In sede di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto applicabile la tabella anche al 2007 e ai primi mesi del 2008, ha confermato la giusta causa del recesso dell'agente e ha nuovamente condannato la società ai relativi pagamenti e alle spese. La società ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto e vizi motivazionali sulla durata ed efficacia della tabella compensi 2006; (2) violazione di norme sull'obbligazione e sulla giusta causa di recesso, con ulteriori vizi motivazionali, per contestare l'accertamento della giusta causa e le conseguenti indennità; (3) violazione delle norme sulle spese processuali, sostenendo che la Corte di rinvio non potesse porre a suo carico le spese del precedente giudizio di cassazione già regolate dalla precedente ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché formulati in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la precedente ordinanza rescindente aveva già posto a carico dell'agente solo le spese causate dal suo ricorso incidentale dichiarato inammissibile, mentre la regolazione delle ulteriori spese del giudizio di cassazione restava devoluta al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c.; di conseguenza era legittima la condanna della società anche alle spese del precedente giudizio di legittimità. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro generale per censurare l'interpretazione della tabella compensi e dell'accordo tra le parti

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il giudice di rinvio deve riesaminare la 'Tabella compensi 2006' alla stregua dei canoni legali di interpretazione

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nel primo motivo quale canone ermeneutico contrattuale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel primo motivo quale canone ermeneutico contrattuale

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nel primo motivo quale canone ermeneutico contrattuale

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di efficacia vincolante del contratto

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio di nullità della sentenza per asserita motivazione mancante o apparente

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte afferma che non è ammissibile un motivo che mescoli in modo indistinto violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla giusta causa di recesso e al rapporto obbligatorio

  • art. 2119 c.c.

    richiamato nel secondo motivo quale norma sulla giusta causa di recesso

  • art. 6 A.E.C. 22.02.2001

    richiamato quale disciplina collettiva rilevante per il rapporto di agenzia e per la giusta causa di recesso

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del giudicato e dei limiti della decisione sulle spese

  • art. 385 c.p.c.

    consente, in caso di cassazione con rinvio, che la Corte provveda sulle spese del giudizio di cassazione oppure rimetta la relativa pronuncia al giudice di rinvio; la Corte interpreta la precedente ordinanza nel senso che le spese residue del giudizio di legittimità erano ancora da regolare in rinvio

  • art. 1751 c.c.

    citato nella motivazione della precedente ordinanza e nel ragionamento sulla regolazione delle spese, in relazione al diniego dell'indennità di fine rapporto secondo i parametri legali

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo finale per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli, senza distinguere, censure eterogenee riconducibili ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., perché la commistione impedisce di individuare con chiarezza il vizio dedotto e di sussumerlo correttamente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei documenti; la rivalutazione del merito resta preclusa in sede di legittimità.
  • Nell'interpretazione di un regolamento negoziale o di una tabella compensi, il giudice di merito deve applicare i canoni legali degli artt. 1362 ss. c.c., ma la censura in cassazione non può tradursi in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo o dei documenti.
  • In caso di cassazione con rinvio, la Corte può regolare le spese del giudizio di legittimità solo nei limiti in cui non le abbia già definitivamente regolate; se la precedente decisione ha posto a carico di una parte soltanto le spese causate dal proprio ricorso dichiarato inammissibile, le ulteriori spese del giudizio di cassazione restano devolute al giudice di rinvio.
  • La soccombenza va valutata con riferimento all'esito globale del processo e il giudice del rinvio può porre a carico della parte soccombente anche le spese dei precedenti gradi e del giudizio di cassazione, quando queste non siano state già integralmente definite dalla precedente pronuncia di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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