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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09145/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una persona fisica, nella qualità di fideiussore di una società debitrice, ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su iniziativa della banca per il recupero di somme rimaste insolute dalla società garantita. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e la conferma in appello, la garante ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ha dedotto l’improcedibilità/inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica e, in particolare, la violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010; (2) ha contestato che il decreto non indicasse il limite quantitativo della fideiussione, sostenendo che la pretesa fosse stata cristallizzata oltre il limite garantito; (3) ha denunciato la violazione dell’art. 1956 c.c., assumendo che la banca avesse concesso ulteriore credito senza autorizzazione del fideiussore; (4) ha lamentato l’omesso esame della questione relativa alla dedotta usurarietà dei tassi applicati al rapporto garantito e la conseguente nullità del contratto; (5) ha censurato la regolazione delle spese di lite come ingiusta ed iniqua.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mediazione obbligatoria perché nuova e comunque smentita dai fatti riportati dalla stessa ricorrente; ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla tardiva notifica del decreto per difetto di censura su una ratio autonoma della sentenza d’appello e perché la valutazione di non imputabilità era di merito; ha respinto il secondo motivo, affermando che il decreto ingiuntivo va interpretato insieme al ricorso monitorio e che il garante può essere escusso solo entro i limiti della garanzia prestata; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coerente con l’accertamento di merito secondo cui l’ingiunzione era stata emessa entro il limite garantito e perché non scalfiva l’ulteriore ratio sulla clausola contrattuale che imponeva al fideiussore di informarsi della situazione del debitore; ha giudicato inammissibile il quarto motivo nella parte in cui era generico e infondato nella parte relativa all’usura, rilevando che l’onere di provare il superamento dei tassi soglia gravava sulla parte che lo allegava; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo per genericità e perché la regolazione delle spese seguiva correttamente il principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    La questione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria è stata ritenuta inammissibile perché nuova in cassazione; inoltre, nel caso concreto la condizione di procedibilità risultava comunque realizzata.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La valutazione della non imputabilità del ritardo nella notificazione è stata ricondotta a un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.

  • art. 2909 c.c.

    La censura sul giudicato interno e sulla pretesa cristallizzazione dell’obbligazione è stata respinta perché il decreto ingiuntivo va letto insieme al ricorso monitorio e nei limiti della garanzia effettivamente prestata.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione alla pretesa definitività del decreto ingiuntivo; la Corte ha escluso che dalla sola ingiunzione derivasse una pretesa oltre i limiti della fideiussione.

  • art. 1956 c.c.

    La doglianza sull’abusiva concessione di credito è stata dichiarata inammissibile perché contrastava con l’accertamento secondo cui il credito era rimasto entro il limite garantito e, comunque, con la clausola che poneva a carico del fideiussore l’onere di informarsi.

  • art. 1945 c.c.

    La censura richiamata dalla ricorrente non è stata esaminata come fondata nel merito; la Corte ha affermato che la deduzione di usurarietà richiede specifica allegazione e prova dei relativi fatti.

  • art. 2697 c.c.

    È stato ribadito che chi deduce l’usurarietà degli interessi moratori deve allegare e provare gli elementi necessari a dimostrarla; la controparte prova eventuali fatti modificativi o estintivi.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese è stata ritenuta corretta perché conforme al principio di soccombenza e non censurabile in cassazione se non nei limiti di una violazione del criterio per cui la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese.

  • art. 643, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il decreto ingiuntivo e il ricorso monitorio vanno notificati congiuntamente e che il titolo va interpretato alla luce del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni nuove, cioè non trattate nei gradi di merito, neppure se prospettate come violazioni di legge.
  • L’omessa censura di una ratio decidendi autonoma rende inammissibili i motivi diretti contro altre argomentazioni della sentenza, perché anche un eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.
  • Il decreto ingiuntivo deve essere interpretato insieme al ricorso monitorio; pertanto, l’indicazione della somma ingiunta va letta alla luce del contenuto complessivo della domanda e il creditore garantito non può pretendere più di quanto coperto dalla fideiussione.
  • La contestazione dell’usurarietà degli interessi richiede allegazioni specifiche e la prova degli elementi di fatto rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile o infondata.
  • La deduzione dell’abusiva concessione di credito ex art. 1956 c.c. presuppone un adeguato supporto probatorio e non può prescindere dagli accertamenti di merito sulla misura del credito concesso e sulle clausole contrattuali che disciplinano l’informazione del fideiussore.
  • La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza ed è censurabile in cassazione solo in ipotesi eccezionali, non per una generica valutazione di ingiustizia o iniquità.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniFideiussioneInadempimentoUsura bancaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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